Nella riunione del Consiglio dei ministri del 3 luglio scorso, il Governo ha approvato il decreto legge n. 158 (G.U. n. 153 del 4 luglio 2003) per garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza.
Il provvedimento contro il blackout elettrico prevede, oltre all’innalzamento dei limiti delle temperature degli scarichi termici delle centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 megawatt, per un periodo di 75 giorni dalla sua entrata in vigore, anche norme per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
L’articolo 2 del decreto legge stabilisce che il 3,5% dell’incremento della produzione dovrà
essere ottenuto da fonti rinnovabili.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati dovranno presentare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delle attività produttive ed alle autorità competenti, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle regioni interessate dagli scarichi termici.
Il provvedimento è entrato in vigore il 5 luglio 2003.
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