Docenti che andranno a vivere lontani dalle famiglie, docenti con carichi di lavoro pesantissimi, stress crescente e depressione andante, potrebbero essere le future malattie degli insegnanti.
Il malessere della Buona Scuola potrebbe avere l’amaro risvolto di una esponenziale crescita delle assenze per malattia dei docenti. Quali sono le norme che regolano la malattia degli insegnanti e come si calcolano i giorni di malattia di cui hanno diritto? Incominciamo con il dire che il riferimento normativo che regola le assenze per malattia degli insegnanti a tempo indeterminato è l’art.17 del CCNL scuola 2006-2009.
La differenza normativa tra docenti di ruolo e precari, riguardante le assenze per malattia degli insegnanti, si evidenzia tra l’art.17 del CCNL 27.11.2007 riferito a chi ha un contratto a tempo indeterminato e l’art.19 comma 3 del CCNL 27.11.2007 riferito al personale assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
Per quanto riguarda il personale di ruolo bisogna dire che il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
Se per esempio il docente si assentasse per malattia nel periodo che va dal 5 settembre al 22 dicembre 2016, per un totale, riferito a questo singolo episodio di malattia di 109 giorni; il periodo triennale di riferimento, ai sensi del comma 1 dell’art.17, andrà dal 22 dicembre 2013 al 22 dicembre del 2016.
In questo particolare triennio (36 mesi) il docente ha diritto a 18 mesi di malattia retribuiti, di cui i primi nove mesi al 100%, dal decimo al dodicesimo al 90% e poi fino al diciottesimo mese al 50%. Quindi nel suddetto periodo tutte le assenze per malattia si sommano sia agli effetti della determinazione della durata massima (18 mesi) sia agli effetti della retribuzione.
Se il docente avesse fruito nell’arco del triennio suddetto di tutti i 18 mesi che aveva a disposizione, cosa gli accade? Nel comma 2 dell’art.17 esiste un’altra tutela che consente all’insegnante, che ne faccia regolare richiesta, la possibilità di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi e accertati dall’Amministrazione, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.
Terminati questi ulteriori 18 mesi, come previsto dal comma 4 dell’art.17 CCNL scuola, l’insegnante può essere dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso.
Speriamo soltanto che i docenti non si debbano ammalare di Buona Scuola e riescano a svolgere per intero il loro anno scolastico senza il bisogno di dovere ricorrere all’art.17 del CCNL scuola.
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