E’ stata recentemente pubblicata un’importante pronuncia della Corte di Cassazione che riapre uno spiraglio per quei docenti che per tante ragioni non sono riusciti a superare “l’anno di prova”.
Com’è noto, all’atto dell’assunzione in ruolo (da concorso o dalle GAE), i docenti sono tenuti a sostenere una “prova” della durata di un anno (artt. 437 e 438 del D. Lgs. n. 297/1994).
Sulla materia è poi intervenuta la l. n. 107/2015, che ha precisato trattarsi di periodo di “formazione e prova”, indicando in almeno 120 giorni di attività didattiche il servizio minimo effettivo da prestare.
Il mancato superamento della prova non comporta di per sé il licenziamento.
Ad esempio, potrebbe verificarsi che una docente sia stata assente per maternità e non abbia potuto totalizzare i giorni minimi necessari.
In questo caso, l’anno di prova potrà tranquillamente essere ripetuto.
Lo stesso avverrà in caso di esito negativo della prova.
L’art. 1 della citata l. n. 107/2015 al comma 119 dispone: “In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo e’ sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile”.
Secondo l’art. 439 del D. Lgs. n. 297/1994, il docente viene “dispensato dal servizio”.
Il problema che la Corte di Cassazione si è trovata ad affrontare riguarda gli effetti della dispensa dal servizio rispetto ad eventuali nuovi rapporti di lavoro.
In poche parole, se il docente dispensato dal servizio può essere nuovamente assunto o – una volta dispensato dal servizio – avrà perso ogni possibilità di accedere a rapporti di pubblico impiego e, in particolar modo, nella scuola.
Il docente aveva in un primo momento perso la causa, perché secondo il D.P.R. n. 487/1994: “Non possono accedere agli impieghi coloro che (…) siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento”.
La Corte di Cassazione gli ha invece dato ragione, osservando che ai sensi dell’art. 512 del D. Lgs. n. 297/1994, la dispensa dal servizio può avvenire per inidoneità fisica, incapacità didattica e scarso rendimento.
Da queste fattispecie, si distingue la dispensa per mancato superamento della prova.
Non a caso, il citato D.P.R. n. 487/1994, all’art. 2, comma 7, dispone: “Non possono essere assunti nelle pubbliche amministrazioni coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari”.
La Corte di Cassazione (n. 22466/2023) ha dunque dato ragione al docente, assistito dagli avvocati Nicola Zampieri e Maria GiuliaBettati, affermando che la dispensa per persistente insufficiente rendimento, non può essere assimilataalla dispensaper mancato superamento della prova.
Pertanto, in questi casi, non è preclusa una nuova assunzione.
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