Il medico competente deve essere nominato solo se la Valutazione dei rischi stabilisce che esistono lavoratori esposti a rischi tali da dover essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Laddove non sia stata valutata la necessità della sorveglianza sanitaria e quindi non vi sia il medico competente, nel caso che un lavoratore richieda una visita medica, in seguito a un problema sanitario che interferisca con l’attività lavorativa, il datore di lavoro (nella scuola il dirigente scolastico) chiede un accertamento alla Commissione medica di verifica del Ministero dell’Economia e delle Finanza (ex art. 3 comma 3 del Decreto Ministeriale 12/2/2004 G.U. n. 44 del 23/2/2004 e art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo del 30/3/2001 n. 165).
Un ricorso al giudizio di questa commissione è ammesso alla Competente Direzione di Sanità Militare territoriale di cui all’art. 5 della legge 416 dell’11/3/1926 e successive integrazioni.
Ad esempio in una scuola citiamo 2 fattori di rischio che possono comportare la sorveglianza sanitaria:
- L’utilizzo continuativo di videoterminale (ovvero computer e portatili) per almeno 20 ore settimanali. Il personale scolastico potenzialmente interessato è il personale amministrativo e gli assistenti tecnici di laboratorio informatico.
- La movimentazione manuale di carichi, quando dalla valutazione del rischio emerga una situazione di rischio. Di solito la movimentazione di arredi nelle operazioni di pulizia da parte dei collaboratori scolastici.