Il merito: una chimera agli esami di Stato

Bonus sì, bonus no! Ecco cosa decidono, tra le altre cose, le commissioni d’esame nella riunione preliminare, riconoscendo loro la legge potere discrezionale nell’attribuzione dei cinque punti di bonus. Pare, però, che questa discrezionalità della commissione d’esame (irrevocabile?) non può essere al di sopra della legge stessa, anzi ne dovrebbe rispettare lo spirito, che, se non erro, è indirizzato a premiare ragazzi dal percorso scolastico brillante, ma dall’esito non al massimo alla prova d’esame.

La stessa legge stabilisce dei limiti da quali partire per concedere il diritto ad ottenere il bonus: 40(somma prove scritte) + 30( prova orale) = 70. E questo mi sembra giusto, perchè, per quanto si abbia una carriera scolastica ottima, bisogna pure garantire un minimo alla prova d’esame, in uno spirito che garantisca il valore dell’esame. Una volta raggiunto questo minimo(70), non mi sembra equo attribuire il bonus intero di cinque punti seguendo il criterio di premiare solo la resa all’esame, trascurando il credito scolastico, o viceversa.

In altri termini se si vuole, a mio parere, dare la giusta interpretazione alla legge, evitando situazioni discriminanti a parità di punteggio di partenza al quale si deve aggiungere il bonus (per esempio 95+?), sia la resa all’esame sia la carriera scolastica (credito scolastico) devono essere considerati alla stessa maniera. Non è possibile dire che, se un alunno raggiunge 95 con 25 di credito, non ha diritto al bonus pieno, perché il credito è già di per sé il premio; al contrario se l’alunno ha un credito discreto (es. 22) e uno scritto altrettanto discreto(43), a parità di 30 alla prova orale con l’altro alunno, merita il pieno bonus di 5 punti, potendo ottenere il 100/100, negato invece all’altro candidato.

In definitiva vorrei suggerire che se la discrezionalità nella valutazione delle prove d’esame può essere un diritto sacrosanto dell’insegante, il potere discrezionale nell’attribuzione del bonus debba essere garantito da parametri nazionali condivisi, stabiliti per legge con un quadro di situazioni probabili da prevedere.

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