Il Miur intervenga a chiarificare in maniera netta i presupposti per la permanenza in II fascia con riserva nelle graduatorie di Istituto agli insegnanti tecnico pratici, inseriti lo scorso anno.
I vari USP seguiti dalle scuole superiori stanno applicando la nota del 28 agosto in maniera arbitraria e disomogenea, pur essendo il testo letterale molto chiaro.
A ridosso dell’avvio dell’anno scolastico gli insegnanti di tale categoria della provincia di Grosseto, rischiano di essere trattati diversamente sia dei colleghi della stessa Regione Toscana, che ti tutti i colleghi del resto d’Italia.
Le graduatorie d’istituto 2017/2020 hanno accolto gli ITP tramite ricorso, in seconda fascia con riserva, a seguito dell’impugnazione del D.M. 374 del 01/06/2017 nei termini previsti dalla legge in base alla circolare ministeriale n. 35937/2017.
La Nota Miur prot. 37856 del 28.08.2018, ha dato disposizioni alle scuole per l’avvio dell’anno scolastico 2018/2019; tuttavia, tale documento “sembra” essere stato interpretato erroneamente.
Ed infatti, facendo riferimento a due sentenze del CDS relative alla stessa tipologia di contenzioso “Ci si riferisce, in particolare, alle recenti sentenze n. 4503 e n. 4507 del 2018”, chiede alle scuole di depennare i ricorrenti presenti in tali pronunce la dove cita: “Conseguentemente, dovrà in primo luogo essere disposta l’esclusione dalle seconde fasce delle graduatorie d’istituto dei soli insegnanti tecnico pratici destinatari di tali sentenze o di altre analoghe, che erano stati inseriti in II fascia con riserva, per il venir meno dei requisiti presupposti”.
Il testo letterale della nota, inoltre, cita gli inserimenti non anche il mantenimento nella seconda fascia, risultando i primi dei provvedimenti a carattere particolare, essendo per altro le graduatorie triennali e non annuali. Tale azione è volta ad arginare possibili errori di segreteria nelle operazioni di inserimento di nuovi ricorsisti, già verificatisi nel precedente anno scolastico.
In riferimento a tale punto recita “L’inserimento dovrà avvenire con riserva nel caso di provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non definitive” risultando evidente come tale previsione disponga per l’avvenire e non per il pregresso non potendo avere valore retroattivo.
Proseguendo la nota specifica ancora che: Nei casi di decisioni giudiziali non più impugnabili (sentenze passate in giudicato), si dovrà ovviamente confermare l’inserimento in II fascia delle G.I. “pleno iure”, ovvero: Nelle fattispecie (più precisamente nei casi di decisioni giudiziali) ancora sub judice (di questione ancora irrisolta, da discutere ulteriormente), si richiede a codesti Uffici di resistere in sede giuridica (e non richiedere in questa sede misure cautelari o sentenze), sulla base dell’interpretazione che il Consiglio di Stato dà con le sentenze nn. 4503 e 4507del 2018, della legislazione vigente in tema di abilitazione all’insegnamento, oggetto peraltro delle memorie difensive trasmesse a supporto di codesti UU.SS.RR. dall’Ufficio Contenzioso di questa Direzione.
La nota Miur chiude rimarcando ancora il termine inserimento riferendosi come detto a nuovi e futuri provvedimenti e non non anche il mantenimento nella seconda fascia, risultando i primi dei provvedimenti a carattere particolare, essendo per altro le graduatorie triennali e non annuali.
Premesso ciò, ci si auspica un intervento con sollecitudine sull’interpretazione da conferire alla nota, che peraltro ha già prodotto l’insorgere di ingente contenziosi, al fine di garantire equità di trattamento a tutti i ricorsiti ITP, già inseriti in seconda fascia sulla scorta di procedimenti pendenti ancor prima della pubblicazione della nota stessa, di espletare tutti i gradi di giudizio previsti dalla legge e dalle circolari Miur e solo allora intraprendere le azioni consequenziali.
Domenico Pirrottina
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