4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell’amministrazione locale che ha conferito l’incarico; c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione”.
A tale proposito, il Miur, con nota prot. n. 7704 del 25 luglio 2013, ha messo uno stop all’azione arbitraria degli Uffici, chiedendo il ritiro degli atti finora emessi e di astenersi, per il futuro, dall’adozione di “provvedimenti di qualunque natura che, in mancanza di una interpretazione univoca delle norme richiamate, potrebbero esporre l’amministrazione a situazioni di contenzioso dall’esito incerto”.
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