Categorie: Personale

Il Miur interviene su un caso di incompatibilità

Buone notizie per i dirigenti scolastici che in questi mesi si erano visti costretti dagli Uffici scolastici regionali ad abbandonare i propri incarichi di componenti della giunta o del consiglio di una regione, provincia o comune.
Secondo molti UU.SS.RR., che hanno emanato circolari in tal senso, sussisterebbe, infatti, una situazione di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 2013.
In particolare, la disposizione in questione è contenuta nell’art. 12, commi 3 e 4, che così recitano:
“3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell’amministrazione locale che ha conferito l’incarico; c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione”.

 

A tale proposito, il Miur, con nota prot. n. 7704 del 25 luglio 2013, ha messo uno stop all’azione arbitraria degli Uffici, chiedendo il ritiro degli atti finora emessi e di astenersi, per il futuro, dall’adozione di “provvedimenti di qualunque natura che, in mancanza di una interpretazione univoca delle norme richiamate, potrebbero esporre l’amministrazione a situazioni di contenzioso dall’esito incerto”.

Questo perché, secondo il Miur, la norma non è così chiara e, da una prima interpretazione, dovrebbe riguardare esclusivamente le amministrazioni di livello “regionale, provinciale e comunale”, tra le quali sembra difficile includere anche le scuole.
Per dissipare ogni dubbio il Ministero ha chiesto l’intervento della Civit, l’organismo deputato a decidere in tal senso. Nel frattempo, in attesa della risposta, il Miur sceglie la strada meno rischiosa.
Lara La Gatta

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