Home Alunni Il Miur non è responsabile dell’infortunio lieve nella palestra della scuola

Il Miur non è responsabile dell’infortunio lieve nella palestra della scuola

CONDIVIDI

Non è possibile ritenere responsabile il docente o la scuola (e di conseguenza il Miur) in caso di micro frattura riportata da una studentessa mentre giocava a pallavolo nella palestra dell’istituto durante l’ora di educazione fisica.

Infatti, danno diritto al risarcimento del danno soltanto quegli eventi che possono essere considerati “prevedibili” da parte dei docenti e della scuola.

Non è, invece, questo il caso trattato dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 11188/2015: una studentessa, durante l’allenamento nell’ora di ginnastica, aveva colpito male la palla, provocandosi una frattura ad un dito, che benché abbia prodotto 1-2% di invalidità permanente, viene considerato comunque dalla Cassazione un “danno di minima entità e inevitabile se non tramite il divieto assoluto per gli allievi di svolgere attività sportiva”.

“In relazione alle attività ginniche – scrive la Cassazione- la responsabilità dell’insegnante, e di conseguenza del Ministero, è configurabile o a fronte di specifica violazione del dovere di sorveglianza e di addestramento; o in relazione a lesioni o ad altri danni subiti dagli allievi che di per sé dimostrino che è stato loro consentito di svolgere attività violente, o tali da comportare l’uso di attrezzature inidonee od intrinsecamente pericolose; o tali da implicare un margine di rischio di incidenti superiore a quello suscettibile di prevenzione tramite il controllo e la disciplina esercitati dall’insegnante”.

“Ma nulla avrebbe consentito, neppure al più scrupoloso dei docenti, di evitare che una ragazza si fratturasse il dito colpendo male la palla, durante la lezione di palla a volo. Né è stato dedotto o provato che le attrezzature – palestra, pallone, ecc. – non fossero regolamentari o presentassero intrinsecamente dei rischi anche lievi”.

Per tali ragioni, per la Cassazione “incidenti di minimo rilievo, quale quello in oggetto, non giustificano l’addebito di responsabilità alla scuola, né gli oneri processuali che ne conseguono”.