Sulla mancata monetizzazione delle ferie dei precari della scuola occorre che il Parlamento intervenga al più presto introducendo una modifica all’art. 54 della Legge n. 228/12, la cosiddetta Legge di Stabilità 2013. È evidente che in assenza di tale volontà, come del resto dimostrato sinora dai nostri governanti, giunti a questo punto c’è solo una strada da intraprendere: rivolgersi al giudice del lavoro. Lo ribadisce l’Anief dopo avere preso atto dello “scaricabarile” del Miur, che ha detto di rivolgersi al Mef, e dell’intenzione di altri sindacati di chiedere l’approvazione di una nuova norma attraverso “una strada parlamentare veloce”.
Al di là delle buone intenzioni, tutte da verificare sul piano pratico, l’unica certezza è che ad oggi le indicazioni che l’Amministrazione ha fornito alle 8.400 istituzioni scolastiche, oltre che a tutti gli Atp e Usr, sono quelle contenute nella Nota Mef del 4 settembre scorso: nella nota si comunicava alla Ragioneria territoriale dello Stato che per quantificare le ferie da pagare al supplente occorre detrarre i giorni di sospensione delle lezioni. Prima di monetizzare le ferie dei supplenti occorre quindi scorporare i giorni di lavoro effettivamente svolti a scuola da tutti i periodi di vacatio didattica: dalle vacanze di Natale a quelle di Pasqua, ma anche le sospensioni delle lezioni per l’organizzazione di attività non prettamente scolastico-formative. Come l’attivazione dei seggi elettorali o lo svolgimento di pubblici concorsi.
“Si tratta di un’impostazione con si può condividere – spiega Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir – e per come si sono messe le cose ad oggi l’unica istituzione che ha titolo per intervenire e risolvere la questione, facendo così finalmente rispettare la direttiva comunitaria n. 88/2003, rimane il giudice del lavoro: quella assunta dal Ministero dell’Istruzione, su indicazioni del Mef, è infatti una posizione palesemente in contrasto con le indicazioni europee. Fermo restando che per le ferie sino al 1° settembre 2013 continuano a rimanere in vigore le vecchie norme contrattuali”.
Il giovane sindacato ricorda che la posizione intransigente dell’amministrazione è anticostituzionale e in evidente contrasto con quanto espresso dalla Cassazione, oltre che con diverse parti della giurisprudenza nazionale. Vale per tutti, a tal proposito, quanto indicato nell’articolo 2109 c.c., il quale dispone che il diritto alle ferie si concretizza attraverso una fruizione il più possibile continuativa, al fine di soddisfare la finalità specifica “del recupero energetico e della salutare distensione e ricreazione psicologica”.
Anief ha già presentato al giudice del lavoro circa 600 ricorsi. E invita tutta i precari danneggiati ad impugnare la posizione dell’amministrazione: basta scrivere una e-mail aferie@anief.net.
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