Il Ministero dell’Istruzione deve risarcire la bambina che è caduta a scuola mentre giocava sull’altalena, se non dimostra che l’evento è stato determinato da un fatto non imputabile all’amministrazione scolastica.
Lo Studio Cataldi riporta quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 18746/2016 sul ricorso proposto dal Ministero dell’Istruzione contro la sentenza emessa dalla Corte d’Appello.
Due genitori avevano chiesto la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla figlia minore, in conseguenza dell’infortunio occorsole durante l’orario scolastico, mentre giocava su un’altalena.
La domanda veniva accolta, nonostante il Ministero assumesse che non poteva essere addebitata alcuna responsabilità all’insegnante attesa l’imprevedibilità del gesto compiuto dalla minore. La decisione veniva confermata anche in appello.
Il motivo è tuttavia infondato, come infondata è la doglianza secondo cui si sarebbe liquidato erroneamente il danno morale, non considerando che tale voce rientra nella categorie generale del danno biologico, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate.
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In realtà, precisano i giudici, la natura unitaria del danno non patrimoniale deve essere intesa come unitarietà rispetto alla lesione di qualsiasi interesse costituzionalmente rilevante non suscettibile di valutazione economica.
Natura onnicomprensiva sta invece a significare che il giudice di merito, nella liquidazione di qualsiasi pregiudizio non patrimoniale, deve tener conto di tutte le conseguenze che sono derivate dall’evento di danno, nessuna esclusa
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