Il Miur risolva al più presto la questione delle lauree LS/73 – LM/65

Il Movimento Nazionale Docenti LS/73 – LM/65 è costituito da docenti non abilitati nelle classi di concorso A050/A043/A061 (materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo e primo grado / storia dell’arte), che hanno intrapreso il percorso d’insegnamento proprio grazie al titolo di laurea LS/73 – LM/65 e agli esami integrativi conseguiti, di cui ai DD.MM. 39/1998 e 22/2005.

Nella tabella dell’allegato A del DPR 19/2016, relativa alle nuove classi di concorso, detta laurea è letteralmente scomparsa dai titoli di accesso alla A12, A22 e A54 (rispettivamente ex A050, ex A043 ed ex A061, nostre attuali cdc), oltre a essere parzialmente cambiati i crediti e gli esami richiesti per accedervi (ad esempio, l’attuale cdc A12 prevede 12 cfu in L-LIN 01, precedentemente non contemplati).

L’art. 5 comma 1 del DPR 19/2016 sembra salvaguardare, in tal senso, chi si trova di fronte a tale – evidente – aporia. Anche la CGIL, proprio a fronte del sopracitato articolo di legge, si è espressa in merito con una nota chiarificatrice, da cui si evince che coloro che sono in procinto di conseguire – e quindi, in senso estensivo, che hanno già conseguito – un titolo di laurea e i relativi crediti necessari per l’insegnamento, come da previgenti classi di concorso (e, quindi, non dovendo tener conto né dei nuovi titoli, né dei nuovi crediti previsti dal DPR 19/2016), sono tutelati dalla normativa vigente nel momento del conseguimento del titolo di laurea e dei crediti necessari per accedere alla classe di concorso prescelta.

È, inoltre, evidente che gli stessi laureati LS/73 – LM/65, se avessero conosciuto ab origine l’impossibilità di conseguire l’accesso all’insegnamento tramite detto titolo di laurea, non avrebbero certamente intrapreso il percorso post-lauream degli esami integrativi, nonché tale percorso universitario.

Inoltre, come riportato dall’Ispettore del Ministero Max Bruschi:
“È dubbio, ad esempio, che possa essere giudicato coerente, per limitarsi a un solo caso specifico, l’annoverare, tra i titoli di accesso alla classe di concorso A–12, la LM 10, Conservazione dei beni architettonici e ambientali e la LM 89, Storia dell’arte e il cancellare la LM 65”.

Si rammenta, a tal proposito, che il suddetto titolo di laurea rappresenta un percorso specialistico della facoltà di Lettere/Scienze Umanistiche: la legge 107 del 13 Luglio 2015 della “Buona Scuola” prevede, tra l’altro, che le discipline teatrali, data la loro rilevanza pedagogica, entrino a far parte dell’offerta formativa scolastica (“Indicazioni strategiche per l’utilizzo didattico delle attività teatrali”).

Questo dimostra – evidentemente – che l’esclusione della predetta laurea dai titoli di accesso all’insegnamento delle materie letterarie (a prescindere dall’eventuale tutela delle situazioni pregresse) è un vero e proprio paradosso, visto che tale percorso permette di approfondire, in modo puntale, la storia del teatro in relazione alla letteratura italiana.

A prescindere da ciò, risulta manifestamente e giuridicamente illogica una esclusione retroattiva dei titoli (vale il principio del “legittimo affidamento”): lo stesso CUN, nel momento in cui ha valutato un cambiamento dei titoli di laurea richiesti dalle nuove classe di concorso, ha sottolineato che le modifiche sono da intendere ex post, non certamente ex ante:
“[…] il secondo tipo propone invece modifiche che vanno a incidere anche sui titoli di accesso attualmente in vigore, titoli che presentano anch’essi delle criticità. Il secondo tipo di richieste potrebbe essere applicato ai candidati che si iscriveranno a una laurea magistrale a decorrere dall’A.A. 2017/2018, per dar loro il tempo di scegliere il proprio percorso in funzione di queste modifiche”.

Ancora, le diverse bozze circolate del DPR 19/2016, che hanno anticipato quella definitiva (totalmente stravolta), riportavano, coerentemente con il precedente DM 22/2005, la suddetta laurea quale titolo di accesso alle classi di concorso, dalle quali, poi, si è stati esclusi. Il che rileva, ancor di più, la presenza di un errore o, comunque, di un’evidente incongruenza contenuta nel DPR stesso (a tal riguardo, si sottolinea la presenza di diversi refusi all’interno della Tabella A).

Infine, la pagina ufficiale dell’URP MIUR, relativa ai titoli di accesso all’insegnamento, così come ridefiniti dal DPR 19/20163, riportava, sino alla data del 2/09/2016, la nota riguardante la tutela dell’art.5 e, quindi, relativa alla validità dei requisiti previsti dai DD.MM. precedenti l’entrata in vigore del sopracitato DPR, quali titoli di accesso all’insegnamento (DD.MM. n. 39 del 30 gennaio 1998 , n. 22 del 9 febbraio 2005, per A077 n. 201 del 6 agosto 1999). Di seguito, si riporta lo screenshot della pagina ufficiale dell’URP MIUR, così come si presentava sino alla data del 2/09/2016.

La nota in questione, di cui era stata richiesta la protocollazione, è stata cancellata – ex abrupto – proprio a seguito di tale richiesta. A sostanziare quanto riportato, vi sono, altresì, i siti dei sindacati scuola, che riportano, tra i requisiti di accesso all’insegnamento così come ridefiniti dal DPR 19/2016, la predetta nota pubblicata dall’URP MIUR; nonché le centinaia di insegnanti che hanno preso visione della stessa e della tutela ivi contenuta sempre sulla pagina ufficiale dell’URP MIUR. E – ancora – le numerose e-mail di risposta da parte dell’URP MIUR, in cui viene confermata la validità dei DD.MM. precedenti il DPR 19/2016, per coloro che hanno conseguito il titolo di laurea entro la data del 23 febbraio 2016.

A tal riguardo, si chiede che questa incresciosa situazione venga chiarita formalmente, nell’ambito del D.L. applicativo dell’art. 1 comma 181 legge 107 del 13 luglio 2015, al fine di tutelare coloro che hanno conseguito il suddetto titolo di laurea come da previgenti classi di concorso di cui ai DD. MM. 39/1998 e 22/2005, sia per quanto riguarda l’accesso ai prossimi percorsi abilitanti, sia per quanto concerne la permanenza nelle graduatorie di III fascia di coloro che sono attualmente inseriti e che insegnano da tempo, come da previgenti classi di concorso, con il titolo di laurea LS/73 – LM/65.

Se il Ministero non provvederà a chiarire, in tempi certi, quanto sopra, i danneggiati avvieranno un procedimento di ricorso per riaffermare ciò che spetta loro di diritto.

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