Home Archivio storico 1998-2013 Attività parlamentare Il MIUR si riorganizza: chiudere cinque Uffici scolastici regionali

Il MIUR si riorganizza: chiudere cinque Uffici scolastici regionali

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E la Flc-Cgil, che dà l’annuncio della richiesta d’incontro, di fronte a questi dati mette subito la lancia in resta: “Sull’argomento abbiamo già chiesto un incontro sia al Capo di gabinetto del MIUR, Dott. L. Fiorentino, sia alla Presidente della Commissione Istruzione della Conferenza delle Regioni, Dott.ssa Stella Targetti con cui l’incontro è già stato fissato per il 21 novembre.”
Le misure confermate direttamente dal ministro sarebbero determinate, per Flc, “da criteri assai discutibili: si sopprimono ben cinque Uffici Scolastici Regionali (Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria, Molise, Basilicata) e si accorpano alla Regione vicina, si sopprimono gli Uffici Scolastici di livello provinciale e si mantengono pressoché inalterati gli Uffici ministeriali centrali.”
Criteri discutibili di soppressione degli Usr e col rischio fondato che possa ancora una volta intervenire la Corte costituzionale perché il Governo entrerebbe nel merito di scelte che attengono alle singole regioni, fatto sempre buono il titolo V delle Costituzione che tante gioie e dolori sta dando.
Ma per Flc-Cgil rimane da chiarire anche il “destino degli Uffici scolastici in ambito territoriale”, gli ex provveditorati agli studi che con le contrazioni e le soppressioni di alcune province andrebbero ricollocati.
“L’ipotesi di una riorganizzazione esclusivamente per funzioni e non più per ambiti territoriali va ponderata attentamente per ciò che concerne le ricadute sull’efficienza del servizio e sulla organizzazione del lavoro, stante la continua emorragia di personale che non viene integrato da anni ed anzi è destinato ad assottigliarsi sempre più.”
A preoccupare c’è pure il fatto che le Istituzioni scolastiche dovranno essere sottoposte ancora ad un processo di dimensionamento che va ripensato alla luce della sentenza della Corte costituzionale che ha ritenuto illegittimo il comma 4 dell’articolo 19 della legge 111/2011 (non obbligatorietà della istituzione degli Istituti Comprensivi e non obbligatorietà del tetto minimo di mille alunni per ciascuno Istituti Comprensivi stessi).