Se in una regione non è prevista l’attivazione dei Pas per una determinata classe di concorso, l’U.s.r. predispone il nulla osta al trasferimento della domanda di frequenza di quel corso in un’altra regione che invece quel corso lo ha attivato..
Come chiarito dal Miur con la nota prot. n. 275 del 29 gennaio 2014 indirizzata agli UU.ss.rr., i trasferimenti tra regioni possono essere però disposti esclusivamente per gravi e comprovati motivi e in caso di non attivazione del corso, comunque solo una volta esperito da parte dell’U.s.r. il tentativo di ricorso agli strumenti di flessibilità indicati nell’articolo 6 del DGG n. 58 e nel Decreto Dipartimentale 22 novembre 2013 n. 45, quali: accordi quadro e intese tra Atenei e Istituzioni scolastiche autonome o Istituti tecnici superori, corsi a distanza, accorpamenti di discipline omogenee per le classi di concorso con basso numero di aspiranti, strumento, quest’ultimo, che non risulta essere utilizzato dagli Uffici scolastici regionali.
In tali casi dovranno essere attuati da parte degli uffici coinvolti tutti gli interventi necessari per garantire una gestione trasparente dei nulla osta e la tutela delle posizioni degli aspiranti interessati.
A tale porposito, il Miur ricorda che è competenza dell’U.s.r. di arrivo di gestire le richieste ed eventualmente graduarle, pertanto i singoli aspiranti non devono in nessun modo rivolgersi direttamente alle istituzioni accademiche.
La FLC Cgil ritiene tardivo il chiarimento fornito dal Miur, perché alla data attuale gli UU.ss.rr. avrebbero già dovuto adempiere ai compiti dettati dalla normativa sui Pas e dal decreto dipartimentale n. 58 del 2013. Secondo il sindacato, oggi molti Uffici regionali “risultano inadempienti a quei compiti, rischiando di compromettere il futuro lavorativo di coloro che, pur senza abilitazione, da anni lavorano nella scuola garantendo il regolare funzionamento”.
Non c’è invece ancora nessuna risposta in merito ad altri due temi su cui i sindacati hanno chiesto chiarimenti: il primo riguarda la frequenza dei Pas da parte delle lavoratrici in maternità, l’altro concerne l’utilizzo delle ore del diritto allo studio e il loro possibile incremento per coloro che frequentano i percorsi abilitanti. “Non è pensabile – conclude la Cgil – che il licenziamento sia la modalità per garantire il “diritto allo studio” come è già avvenuto per molti frequentanti la scorsa sessione del TFA ordinario”.
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