E’ stata pubblicata poche ore fa la sentenza della sezione settima del Consiglio di Stato che dovrebbe mettere fine alla vicenda del decreto ministeriale 182/2020 con cui era stato rivisto il modello di PEI ed erano state definite nuove regole in materia di inclusione degli alunni con disabilità.
Il Consiglio di Stato è intervenuto a seguito del ricorso del Ministero dell’Istruzione che aveva a suo tempo impugnato la decisione del TAR Lazio con cui era stato dichiarato illegittimo il decreto 182.
La vicenda aveva provocato non pochi problemi nelle scuole che, dopo l’emanazione del decreto 182, si erano messe al lavoro per adeguarsi alle nuove disposizioni.
Nel settembre scorso, però, dopo la sentenza del TAR, il Ministero dell’Istruzione aveva emanato una circolare per chiarire che il decreto doveva intendersi sospeso e che quindi le regole rimanevano quelle precedenti.
Adesso il Consiglio di Stato ha ribaltato tutto e quindi il decreto torna ad essere legittimo e applicabile.
Ma perché la sentenza del TAR è stata riformata in modo così sostanziale?
La questione è molto complessa anche se, in estrema sintesi, può essere così chiarita.
In linea generale i TAR (tribunali amministrativi regionali) possono intervenire su atti amministrativi lesivi di interessi legittimi nel momento in cui il ricorrente dimostra che quell’atto crea una lesione dei propri diritti o interessi.
Il TAR, però, può intervenire anche nei ricorsi contro le disposizioni contenute in atti di natura regolamentare: in questo caso la sentenza del TAR può annullare un regolamento o una parte di esso e i singoli soggetti non hanno bisogno di presentare un proprio ricorso.
Le associazioni che si erano rivolte al TAR avevano percorso proprio questa strada argomentando appunto che il decreto 182 aveva di fatto una natura regolamentare ed era stato emanato senza rispettare la procedura prevista dalla legge 400 del 1988.
Adesso, con un lungo e articolato ragionamento molto tecnico, il Consiglio di Stato dimostra che il decreto 182 non ha affatto natura regolamentare.
“Il decreto impugnato – si legge nella sentenza – disciplina l’assegnazione delle misure di sostegno ed il modello di PEI da adottare da parte delle istituzioni scolastiche. Si tratta di aspetti evidentemente attuativi, di natura tecnica, che chiariscono i criteri di composizione e il modo di operare dei gruppi di lavoro l’inclusione e che mirano ad uniformare a livello nazionale le modalità di redazione dei P.E.I.”
Il Consiglio di Stato fa intendere che il decreto può certamente essere impugnato, ma con le consuete modalità.
Il decreto, per esempio, prevede la possibilità di ridurre l’orario di lezione di un alunno con disabilità; nel momento in cui la famiglia di un determinato alunno ritiene che tale decisione sia lesiva di un diritto potrà fare ricorso.
Lo stesso vale per tutti gli altri motivi di ricorso presentati dalle associazioni che potranno essere fatti valere con ricorsi individuali.
La strada scelta dal Consiglio di Stato rischia insomma di aprire le porte ad un contenzioso senza fine con tutte le conseguenze del caso.
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