Home I lettori ci scrivono Il nuovo tetto delle pensioni anche per i lavoratori cessati nel 2012

Il nuovo tetto delle pensioni anche per i lavoratori cessati nel 2012

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Non bastava la Fornero, adesso anche l’INPS si mette a fare i conti della serva, ma in realtà è questo Stato, straccione, che pur di racimolare  qualche milione di euro di risparmio a danno dei cittadini, si inventa la doppia possibilità di calcolo delle pensioni, per cui applica la più favorevole… alle casse dello Stato, danneggiando gli utenti di poche decine di euro al mese , forse anche un centinaio, ma non si può far nulla. Così è.

Ci sono migliaia di ricorsi perché il calcolo delle pensioni, di quelli che vanno in pensione in specie, è sbagliato nove volte su dieci e non rispondono mai a nessun ricorso, per mesi e mesi, perché è una presa in giro il ricorso on line, tanto l’Inps non risponde e adesso, anziché preoccuparsi dei diritti dei ricorrenti, adesso mobilita migliaia di dipendenti a fare il doppio calcolo, così si accumula ritardo su ritardo, poi magari anche questi calcoli presenteranno errori e così, nuova ondata di ricorsi.

Allego un articolo del dott. Coan al riguardo molto significativo in materia, da leggere attentamente e… poi armarsi ancora di nuove armi per fare altri ricorsi.

Giovanni Cappuccio

L’Inps sta procedendo ai nuovi calcoli per la riliquidazione delle pensioni in attuazione a quanto previsto dalla legge di stabilità 2015 e secondo le norme applicative diramate con la circ.74/2015.

Di cosa si tratta

L’art. 1, comma 707 della predetta legge stabilisce che “l’importo complessivo del trattamento   pensionistico liquidato con le regole vigenti dal 1° gennaio 2012 non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della riforma Fornero computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa”.

Sono interessati i lavoratori che fanno valere almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 e che, quindi per effetto della Riforma Fornero, vedono l’assegno determinato con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011 e contributivo sulle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012.

Per effetto dell’introduzione del sistema contributivo dal 1° gennaio 2012, è previsto un trattamento pensionistico più vantaggioso rispetto a quello calcolato con le vecchie regole del sistema retributivo. Infatti, grazie al sistema contributivo, con riferimento alle anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012, i lavoratori che già avevano un’anzianità contributiva elevata, o avevano già raggiunto i 40 anni di contributi alla fine del 2011, riescono a valorizzare anche gli anni eccedenti, maturando un trattamento superiore a quello che sarebbe stato loro corrisposto con le vecchie regole.

Il doppio calcolo

L’Inps quindi deve determinare l’importo del trattamento che dovrebbe essere corrisposto con le regole attuali (cioè retributivo sino al 2011 e contributivo dal 2012). Calcola l’importo, per così dire “virtuale”, dell’assegno che sarebbe stato conseguito applicando interamente il criterio retributivo anche alle quote di anzianità maturate dopo il 2011 sino alla data di effettivo pensionamento valorizzando anche gli anni eccedenti i 40 al ritmo del 2% annuo (1,8% per i dipendenti civili iscritti alla Cassa Stato).

L’importo minore tra il confronto dei due sistemi sarà quello messo in pagamento.

In pratica questa norma impatterà sui lavoratori con carriere lavorative rilevanti ma anche su quelli che avevano una carriera discreta che restavano in servizio proprio per migliorare l’assegno.

Effetto retroattivo

Il doppio calcolo si applica non solo ai trattamenti pensionistici che hanno decorrenza successiva al 2014, ma anche a quelli già liquidati in precedenza di pensionati che sono usciti dal mondo del lavoro nel periodo 2012-2014, e con effetto dal 2015, si vedranno quindi ridurre l’importo dell’assegno qualora l’assegno determinato con il secondo sistema di calcolo risulti inferiore a quello messo in pagamento

Considerazioni finali

Al di là degli errori, che sicuramente accadranno tenuto conto della complessità dei calcoli e della gestione delle pratiche medesime, tale nuova norma pone problemi d’incostituzionalità perché va a intaccare i c.d. “diritti acquisiti” fino ad ora sempre rispettati nell’ordinamento Italiano.

I diritti acquisiti ed immutabili trovano fondamento nell’art. 25, comma 2 della Costituzione, in ragione dell’efficacia della disposizione di legge nel tempo (tempus regit actum), ossia ogni atto va valutato secondo la norma vigente al momento in cui avviene e dunque investe il principio di irretroattività.

Ordinariamente la legge dispone per il futuro: l’abolizione dei diritti acquisiti costituirebbe un pericolosissimo precedente. Nella fattispecie pensionistica, una volta travolto il principio, si può ad libitum, a piacere, azzerare qualsiasi diritto.

Non può essere che uno si svegli improvvisamente e proponga, ad esempio, un taglio del 50% di tutte le pensioni in essere, escluse magari quelle dei parlamentari.

Saranno i giudici a decretare se questa novella sia da considerare o no Costituzionale.

Giuliano Coan                                                                                                               Consulente in diritto previdenziale e docente in materia –Autore di studi e pubblicazioni