Il rapporto a tempo parziale nella scuola non decolla. E i motivi sono da ricercarsi anche nella disinformazione che regna sovrana e che, spesso, impedisce alle parti di raggiungere accordi soddisfacenti. Una delle questioni maggiormente dibattute è costituita dalla presunta vigenza di obblighi di frequenza alle attività collegiali, da parte di personale con part time verticale, anche in giorni non coincidenti con le attività di insegnamento. A questo proposito è opportuno premettere che la nozione di orario di lavoro è stata di recente chiarita dalla Corte di giustizia europea. La suprema magistratura comunitaria , citando l’art.2 della Direttiva 89/391/Cee, ha definito l’orario di lavoro come "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni". Va da sé, che le attività funzionali all’insegnamento rientrano a pieno titolo nell’ambito dell’orario di lavoro. Dunque, in caso di part time verticale, anch’esse devono necessariamente essere verticalizzate, con conseguente esclusione dei giorni in cui il docente non presta servizio mediante attività d’insegnamento. Ciò non di meno, alla luce di recenti segnalazioni da parte di lettori, appare evidente che il richiamo ministeriale impartito ai capi d’istituto con la circolare n. 45/2000, a tutt’oggi, non è stato tenuto nel debito conto:" Quello che preme sottolineare, si legge nel documento, è la necessità che, in tutte le situazioni di impiego del personale part-time, laddove sia possibile scegliere tra più soluzioni, sia adottata quella che, compatibilmente con le esigenze del servizio, risulti la meno gravosa per il dipendente, al fine di garantire che il diritto alla fruizione del part-time possa essere esercitato in modo pieno e non venga nei fatti reso difficoltoso". E ancora:" si desidera attirare l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità che ….nell’individuazione delle possibili articolazioni della prestazione lavorativa sia favorita, nella salvaguardia dell’esigenza della continuità didattica delle classi e del principio dell’unicità del docente per ciascun insegnamento, quella segnalata dall’interessato (ad esempio prestazione su tre giorni settimanali invece che su quattro al fine di rendere meno oneroso l’impegno lavorativo, come già raccomandato nella C.M. n. 62 del 19 febbraio 1998, con la quale è stata trasmessa l’O.M. n. 55 del 13 febbraio 1998)".
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