Categorie: Generico

Il parto prematuro posticipa il congedo

Considerata l’immediata applicabilità della sentenza e nelle more di eventuali diverse indicazioni da parte del Ministero del Lavoro, l’Inps ha emanato il messaggio n. 14448 dell’11 luglio 2011, con il quale fornisce alle Sedi le prime indicazioni operative.

Nel recepire quanto disposto dalla sentenza in questione, l’Inps dispone che in caso di parto prematuro con conseguente ricovero del neonato in struttura ospedaliera, la lavoratrice madre ha la possibilità di fruire del congedo di maternità spettante dopo il parto (ex art. 16, lett. c e d, D.Lgs. 151/2001) dalla data di ingresso del neonato nella casa familiare (coincidente con la data delle dimissioni del neonato stesso), offrendo al contempo al datore di lavoro la propria prestazione lavorativa nel periodo intercorrente tra la nascita prematura del figlio e il giorno in cui lo stesso viene portato a casa.
Tale differimento – precisa l’Inps – non può essere richiesto in caso di parto “a termine” (ossia di parto verificatosi in coincidenza della data presunta del parto, oppure in data successiva alla data medesima), nonché nelle ipotesi di parto prematuro allorquando il ricovero del neonato non sia conseguenza della prematurità della nascita, ma sia dovuto ad altri motivi.
Per ottenere il differimento, la lavoratrice deve pertanto acquisire la certificazione medica dalla quale possa rilevarsi il rapporto causa-effetto esistente tra la nascita prematura del neonato e l’immediato ricovero dello stesso. La certificazione può essere rilasciata dalla struttura ospedaliera, sia pubblica sia privata, presso la quale il neonato è ricoverato. E sarà la stessa struttura ospedaliera ad attestare la data di dimissioni del neonato.
Ovviamente, tale posticipo può essere richiesto solo se le condizioni di salute della lavoratrice lo consentono e quindi, l’interessata, prima di riprendere l’attività lavorativa nel periodo di prevista astensione, deve farsi rilasciare le certificazioni mediche attestanti la compatibilità delle proprie condizioni di salute con la ripresa del lavoro.
In caso di decesso o grave infermità della madre, abbandono del neonato da parte della madre o affidamento esclusivo del neonato al padre, anche il lavoratore padre ha la possibilità di differire l’inizio del congedo di paternità alla data di ingresso del neonato nella casa familiare.
Oltre alla documentazione di cui sopra, il padre lavoratore dovrà presentare anche i documenti che attestano la situazione che ha determinato l’insorgere del congedo di paternità.
Lara La Gatta

Articoli recenti

Eduscopio 2024, per i Licei classici e scientifici della Calabria premia due istituti del cosentino. Presto sarà tempo di iscrizioni.

Di solito, poco tempo prima dell'avvio della fase dei giorni dedicati alle iscrizioni, escono i…

23/11/2024

In 150mila contro la violenza sulle donne. “Il patriarcato esiste”. Bruciata foto di Valditara

In migliaia in piazza a Roma per il corteo in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza…

23/11/2024

Anzianità di servizio nella mobilità d’ufficio, è necessario equiparare i punteggi con la mobilità volontaria per non infrangere la 1999/70/CE

La direttiva europea, specificatamente la 1999/70/CE, interviene nella clausola 4 a ricordare che per quanto…

23/11/2024

Posizioni economiche Ata, pubblicate le prime Faq del Ministero

Sono stati pubblicati sul sito del Ministero i primi 15 quesiti relativi alle posizioni economiche per assistenti e…

23/11/2024

Flc Cgil annuncia terzo presidio (26 novembre) in vista dello sciopero del 29 contro la legge di bilancio

La Flc Cgil annuncia il terzo presidio, il 26 novembre, in vista dello sciopero di…

23/11/2024

Landini sbotta sulla scuola: lo sciopero del 29 novembre per salari bassi, troppi precari e docenti intimiditi – VIDEO IN ESCLUSIVA

Invece di investire sulla scuola, questo Governo pensa a tagliare sul personale e non solo:…

23/11/2024