Categorie: Personale

Il permesso per matrimonio non è fruibile con netto anticipo

In tale norma contrattuale si dispone che il dipendente ha diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.

Quindi non è possibile fruire dei suddetti 15 giorni in eccessivo anticipo rispetto alla data fissata per le nozze, il limite massimo per fruire in anticipo di tale permesso retribuito è di sette giorni.

Inoltre, riguardo tale norma contrattuale, c’è anche un orientamento applicativo dell’Aran. Questo orientamento applicativo precisa che l’attuale disciplina contrattuale riconosce espressamente il diritto dei lavoratori a fruire di quindici giorni consecutivi di permesso retribuito “in occasione del matrimonio”.

La formulazione della clausola contrattuale che, ai fini del riconoscimento del diritto, utilizza l’espressione “in occasione del matrimonio”, pone comunque uno stretto collegamento tra l’evento matrimonio e la fruizione del permesso.

Si esclude, pertanto, che il permesso possa essere richiesto e fruito in via anticipata rispetto al verificarsi stesso dell’evento matrimonio che ne costituisce il fondamento legittimante; ammettendo tale ultima ipotesi, cioè, si realizzerebbe uno scollamento tra permesso ed evento giustificativo dello stesso.

Quindi è consigliabile richiedere tale permesso al ridosso dell’evento celebrativo o con calma nei due mesi successivi. Anche i l personale a tempo determinato gode di questo diritto.

Infatti, all’art. 19, comma 12, del Ccnl scuola è scritto che il personale docente ed Ata, assunto a tempo determinato, ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.

Se un docente si dovesse sposare una seconda volta, potrebbe fruire nuovamente dei 15 giorni di permesso, già fruiti in prime nozze?

Bisogna dire che, secondo le norme contrattuali vigenti, riferibili agli artt. 15, comma 3, e 19, comma 12, del Ccnl Scuola non viene esclusa la possibilità di fruire del congedo più di una volta, quindi se un docente divorzia e poi convola a nozze una seconda volta potrebbe, a rigore di contratto collettivo nazionale scuola, utilizzare nuovamente i 15 giorni consecutivi di permesso retribuito.

Lucio Ficara

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