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Il personale Ata e le supplenze brevi

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Gentile Ministro Giannini,

 

andando per un momento oltre il DdL mi permetto di indirizzare la Sua attenzione verso quella che è una problematica, contenuta nella legge di stabilità per la quale dal 1º settembre 2015 i dirigenti scolastici non potranno conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a:

 

a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;

b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico;

c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.

 

Gli Ata (non docenti) sono numericamente pochi rispetto al corpo docente ma, senza il loro quotidiano apporto le istituzioni si inceppano tutte, nessuna esclusa.

Riguardo al profilo degli amministrativi è stata concessa una finestra soltanto alle scuole con due unità di assistente amministrativo ed onestamente la cosa mi pare assurda.

Senza nessuna polemica, Le chiedo quante siano in Italia le scuole che mantengono un organico così basso.

Ritengo che molti sconoscono la categoria, i ritmi, la mole e il contenuto di lavoro quotidiano a cui si trovano sottoposti gli amministrativi, i collaboratori scolastici, gli assistenti tecnici nell’assoluto silenzio dei media e con grande rammarico anche delle istituzioni.

Eppure, mi creda, il personale Ata è una risorsa strategica che contribuisce al buon funzionamento delle scuole.