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Il personale scolastico può somministrare farmaci? Ecco le linee guida

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Anche se raramente può succedere che nelle scuole un alunno o alunna, affetto di una qualsiasi malattia, richieda la somministrazione di farmaci salva vita, ecco cosa dicono le linee guida.

Linee guida

Nel 2005 l’allora ministro della salute di concerto con il ministro dell’istruzione (allora MIUR) emanò delle raccomandazioni di carattere operativo per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che hanno bisogno di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute e il benessere all’interno della struttura scolastica.  

Tipi d’intervento

Le linee guida hanno chiarito che la somministrazione dei farmaci va eseguita solo ed esclusivamente in conformità a autorizzazione specifiche rilasciate da parte delle ASL e che le somministrazioni non devono richiedere conoscenze specialistiche di tipo sanitario né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto.

Somministrazioni da parte di personale non sanitario

Per quanto concerne i criteri cui si atterranno i medici di base per il rilascio delle certificazioni e la valutazione della fattibilità delle somministrazioni di farmaci da parte di personale non sanitario, nonché per la definizione di apposita modulistica, saranno promossi accordi tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali e le AUSL competenti.

Responsabilità e competenze

La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze:

– le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale;

– la scuola: dirigente scolastico, personale docente e ATA;

– i servizi sanitari: i medici di base e le ASL competenti territorialmente;

– gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d’integrazione scolastica e formativa dell’alunno.

Procedura da seguire per la somministrazione di farmaci in orario scolastico

I genitori o chi esercita la patria potestà devono inoltrare una richiesta scritta al dirigente scolastico accompagnata da una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

Compito del dirigente

Il dirigente scolastico vista la richiesta di somministrazione di farmaci:

  • effettua una verifica delle strutture scolastiche, mediante l’individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
  • concede, se richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
  • verifica la disponibilità degli operatori scolastici in servizio, che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94, a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci.

mancata disponibilità

Qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l’assistenza sanitaria, Il dirigente scolastico, nell’ambito dei suoi poteri, può:

  • autorizzare i genitori a entrare nell’istituzione scolastica per provvedere alla somministrazione del farmaco,
  • individuare altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni,
  • attivare forma di collaborazione con enti e/o associazioni di volontariato come la croce rossa o infermieri specializzati.