Anche se raramente può succedere che nelle scuole un alunno o alunna, affetto di una qualsiasi malattia, richieda la somministrazione di farmaci salva vita, ecco cosa dicono le linee guida.
Nel 2005 l’allora ministro della salute di concerto con il ministro dell’istruzione (allora MIUR) emanò delle raccomandazioni di carattere operativo per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che hanno bisogno di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute e il benessere all’interno della struttura scolastica.
Le linee guida hanno chiarito che la somministrazione dei farmaci va eseguita solo ed esclusivamente in conformità a autorizzazione specifiche rilasciate da parte delle ASL e che le somministrazioni non devono richiedere conoscenze specialistiche di tipo sanitario né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto.
Per quanto concerne i criteri cui si atterranno i medici di base per il rilascio delle certificazioni e la valutazione della fattibilità delle somministrazioni di farmaci da parte di personale non sanitario, nonché per la definizione di apposita modulistica, saranno promossi accordi tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali e le AUSL competenti.
La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze:
– le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale;
– la scuola: dirigente scolastico, personale docente e ATA;
– i servizi sanitari: i medici di base e le ASL competenti territorialmente;
– gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d’integrazione scolastica e formativa dell’alunno.
Procedura da seguire per la somministrazione di farmaci in orario scolastico
I genitori o chi esercita la patria potestà devono inoltrare una richiesta scritta al dirigente scolastico accompagnata da una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).
Il dirigente scolastico vista la richiesta di somministrazione di farmaci:
Qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l’assistenza sanitaria, Il dirigente scolastico, nell’ambito dei suoi poteri, può:
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