C’è chi vorrebbe limitare il ruolo della RSU di una scuola a bella figurina, idoneo solo a ricevere informative e contrattare il FIS. Invece non è così!
Fare la RSU in una scuola significa rappresentare le esigenze e i diritti dei lavoratori, tutelare i lavoratori collettivamente, controllando l’applicazione del contratto o trasformando in una vertenza un particolare problema. La RSU può esercitare le sue funzioni anche cercando di risolvere il contrasto del lavoratore con il datore di lavoro e l’eventuale contrasto e contenzioso tra lavoratori.
Quindi è del tutto normale che in situazioni particolari, per la tutela dei lavoratori e per l’onorabilità della buona Amministrazione, la RSU decida di scrivere al Ds anche con toni di critica, richiedendo tutela e il rispetto dei diritti per i lavoratori.
Eppure c’è chi pensa che la RSU non ha tali poteri e i suoi compiti si debbano limitare all’ascolto e alla condivisione, senza sollevare critiche e polemiche.
Significativa, al riguardo, è la decisa presa di posizione del Pubblico Ministero del Tribunale di Cosenza, dott. Giuseppe Visconti. Infatti il PM, riguardo una querela rivolta alla RSU della Flc Cgil del Liceo Scientifico “E. Fermi” di Cosenza, da parte di una docente collaboratrice della dirigente scolastica, ha ritenuto non ci fossero gli elementi per sostenere l’accusa in giudizio, ricorrendo la causa di giustificazione del diritto di critica.
È utile sapere, per capire meglio questa storia, che il PM competente aveva già richiesto l’archiviazione delle denunce, ritenendo naturalmente legittimi la polemica sindacale ed il diritto di critica. Ma le querelanti decidevano di rifiutare l’archiviazione e chiedevano la prosecuzione del procedimento. Ma anche i due giudici successivi, hanno ritenuto che le due denunce dovessero essere archiviate.
In buona sostanza la querela presentata dalla collaboratrice della DS nei confronti del prof. Francesco Gaudio, RSU della Flc Cgil e quella presentata dalla dirigente stessa nei confronti di Pino Assalone e Gianfranco Trotta, segretari provinciale della Flc Cgil Cosenza e regionale della Calabria, sostenevano che nell’attività sindacale dei querelati si sarebbe ravvisato il reato di diffamazione.
Invece nessuna diffamazione è stata ravvisata dal PM, che ritiene lecite e funzionali al ruolo sindacale le espressioni utilizzate dal sindacato per denunciare lo stato di disagio dei lavoratori e per chiedere rispetto dei diritti.
Per la Flc Cgil Calabria la vicenda è apparsa come il tentativo di bloccare la libera azione sindacale e di intimidire l’evidente dissenso della grande maggioranza dei lavoratori di quella scuola verso atti e comportamenti di quella dirigente. Addirittura arrivando a denunciare le attività di una RSU dell’Istituto e dei segretari provinciale e regionale della più grande Organizzazione Sindacale della categoria!
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