Il tema dei “poteri” dei dirigenti scolastici torna periodicamente alla ribalta, soprattutto in certi momenti dell’anno scolastico.
Soprattutto con l’entrata in vigore della legge 107 si sta ormai consolidando l’idea che il profilo del dirigente sia cambiato in modo decisivo.
Ma è davvero così?
In realtà, se si fa un esame anche solo sommario delle norme di legge, si scoprirà che le cose stanno un po’ diversamente.
Il profilo del dirigente scolastico sta scritto nel decreto legislativo 59 del 1998, inserito tale e quale nell’articolo 25 del T.U. 165 del 2001 che, al secondo comma, così recita:
“Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico, organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali”.
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Basta una lettura sommaria della disposizione di legge richiamata per capire che il “potere” del dirigente non è illimitato perchè deve essere esercitato – dice la legge – “nel rispetto delle competenze degli organi collegiali”.
Ora, è bene precisare e sottolineare che questo artiicolo del testo unico del 2001 non è mai stato modificato ed è tuttora in vigore nella stressa identica versione che resiste ormai da 20 anni esatti.
Neppure la legge 107 ha modificato questo impianto anche se ha introdotto due importanti novità, e cioè l’attribuzione del cosiddetto “bonus premiale” e la “chiamata per competenze” dei docenti dagli albi territoriali.
Non va trascurato però il fatto che – in ogni caso – la legge 107 non ha minimanente intaccato le prerogative degli organi collegiali che restano sempre quelle previste dal vecchio TU 297 del 1994.