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Il Potere Magico dell’Addizione

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Una griglia da quarantesimi è stata trasformata in trentesimi con una proporzione y = x*3/4; 40/40 = 30/30; x/40 = y/30; y = x*30/40, ma il potere magico dell’addizione ha convertito due griglie in una, una in trentesimi e l’altra in decimi, comprimendole in un’unica tabella espressa in quarantesimi 30/30 + 10/10 = 40/40.

L’applicazione distorta del testo unico Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 -all’art 400 ha portato alle seguenti illogicità:

Coloro che hanno conseguito 22/30 e 6/10 sono stati ammessi per proseguire l’iter selettivo concorsuale per aver raggiunto 28 punti, ma la loro preparazione effettiva costruita sulle basi degli elaborati è inferiore a discreto, 26,66/40; infatti 22/30 = 7,33/10; 6/10 valutazione media 6,66/10 =13,33/20 = 26,66/40

Mentre il candidato che pur avendo dimostrato una preparazione con valutazione superiore al discreto ne è stato escluso, 29,24/40.

19,88/30 = 6,62/10; 8/10 valutazione media 7,31/10 14,62/20 = 29,24/40.

È importante ricordare che per le materie dove è presente la prova pratica sono necessarie almeno due griglie di valutazione.

La commissione per lo scritto/grafico ha formulato la griglia di valutazione ponendo come massimo 40 punti (quarantesimi) ragguagliati anche sommando numeri non interi, con decimali, 0,5;-1,5;-2,5;0,7

Per la prova pratica è stata proposta una griglia di valutazione con massimo di 10 punti (decimi), senza numeri decimali, ossia valutazioni che non consentono valori intermedi tra due numeri consecutivi interi.

La prima griglia è valutata in quarantesimi con numeri decimali espressi in decimi, che a sua volta trasformata in trentesimi si rappresenta con valori decimali espressi in centesimi.

La forza magica dell’addizione però rende nulli tutti valori decimali della prima griglia ricondotta in trentesimi per raggiungere la quota 28.

I valori decimali tra numeri interi; 19,01;….19,88; 19,99, tutti provenienti da 25,5 a….. 26,5 originariamente espressi in 40esimi pur contribuendo alla formulazione della graduatoria di merito, sono inutili per l’ammissione alla prova orale per non aver previsto nella griglia di valutazione per la prova pratica la possibilità di conseguire valori decimali compresi tra 8,01.. e 8,99 che potrebbero contribuire a raggiungere il minino, ma l’assenza dei decimali obbliga il candidato a conseguire la votazione di 9/10 per poter raggiungere quota 28, anzi per gioco forza superarla.

Altrettanto dicasi per valori compresi tra 18,00 e 18,99 per i quali è esclusivamente prevedibile dover conseguire il massimo punteggio (10/10) per raggiungere 28, non avendo previsto valori tra 9,01 e 9,99.

In quest’ultimo caso è intuibile che una prova con 6 (18/30) e l’altra con 10 porta ad 8/10, valutazione buona; ma se sommati i loro numeratori e non ricondotti prima alla stessa base con i poteri magici dell’addizione il giudizio è discreto 28/40, 18/30 + 10/10 = 28/40.

Invece una votazione, discreta, di 22/30 allo scritto e sufficiente alla pratica, 6/10, conducono agevolmente, usando i poteri magici dell’addizione, alla distorta valutazione discreta 22/30 + 6/10 = 28/40, tuttavia la loro media è 20/30 al di sotto di 28/40.

Altra forza magica dell’addizione è costringere il candidato che ha avuto allo scritto 18/30 ossia 6/10 a raggiungere la perfezione nella prova pratica perché non bastano 24/30 per avere un giudizio globale discreto, 21/30, ma sono necessari 30/30, naturalmente ricondotti in decimi con il potere semplice delle proporzioni.

Per dare il giusto peso alla preparazione del candidato è necessario valutare tutto quanto rappresentato dalla prima griglia, anche nei decimali, assieme alla seconda prova della pratica.

L’art 400 ne indica le modalità, valutazione in quarantesimi, minino 28 quarantesimi, che non possono essere ottenuti sommando arbitrariamente i numeratori e i denominatori.

Ed anche opportuno evitare che una griglia formulata con basi diverse possa invalidare in concreto alcuni valori.

È evidente che la valutazione delle prove ai fini della possibilità del proseguo della selezione sia stata effettuata in difformità a quanto indicato dal testo unico Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 -all’art 400

Art 400 comma 10. Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi.

I semplici calcoli numerici prevedono la conversione in quarantesimi delle relative tabelle adoperate e non l’utilizzo del potere magico dell’addizione.

Art 400 comma 11 In considerazione che le prove possano essere valutate su basi diverse indica, al fine di uniformare per tutte le prove lo stesso peso, la riconduzione in decimi, con semplici proporzioni.

Art 400 comma 15. Nulla osta che questi parametri, oggetto di disappunto, siano utilizzati, ad esempio nella formulazione della graduatoria di merito, trattandosi di somma di punti ragguagliati su basi non omogenee tra di loro, semplice ADDIZIONE tra soli numeratori, trascurandone i denominatori, 40 punti +40 punti + 20 punti, non prevedendo alcuna base, mentre il comma 10 prevede la base in quarantesimi.