Per il Tribunale di Potenza il preside non può sospendere il docente, ma solo limitarsi al richiamo scritto e alla censura. Ma la circolare Miur 88/2010 stabilisce il contrario.
Il giudice monocratico, con la sentenza del Tribunale di Potenza depositata il 22 novembre scorso (700/2016), ha spiegato che per quanto riguarda i docenti, il Ds non può applicare il decreto Brunetta che prevede la possibilità, per i dirigenti della pubblica amministrazione, di sospendere il dipendente fino a 10 giorni, una volta accertata la responsabilità disciplinare.
Come riporta Italia Oggi, il motivo di tale preclusione va individuato nel fatto che il ruolo particolarmente rilevante svolto dai docenti giustifica l’individuazione, da parte del Legislatore, di un soggetto diverso dal dirigente scolastico ogni qualvolta venga in rilievo una sanzione più grave dell’avvertimento scritto o della censura.
Ma non si tratta di una novità: il Tribunale di Foggia il 27 ottobre scorso ha emesso una pronuncia che ribadisce la questione, sottolineando che la responsabilità disciplinare dei docenti è dettata dalle norme (più rigorose) contenute nel testo unico (il decreto legislativo 297/94), che sono speciali rispetto al decreto Brunetta. E quindi, quando si tratta di docenti, le norme da applicare sono quelle del Testo Unico e non le disposizioni previste dal decreto Brunetta.
Seguire il Testo Unico e non il decreto Brunetta non significa avere vantaggi per quanto riguarda le sanzioni disciplinari. Anzi. La normativa che racchiude le sanzioni disciplinari dei docenti è molto più rigorosa rispetto a quella dei restanti lavoratori del pubblico impiego; per esempio, citando ancora Italia Oggi, “le sospensioni prevedono anche sanzioni accessori quali il ritardo della progressione di carriera (che si traduce in una perdita salariale permanente che si riverbera anche sulla pensione) e la preclusione della possibilità di partecipare agli esami di stato e ai concorsi a preside. Oltre tutto, i docenti, proprio per la delicata funzione che svolgono quotidianamente, sono assistiti dalla libertà di insegnamento prevista dall’articolo 33 della Costituzione e ciò giustifica la necessità di garantire la terzietà del giudizio disciplinare, la cui competenza si radica in capo all’ufficio dei provvedimenti disciplinari costituito presso l’ufficio scolastico regionale”.
Resta però il giallo della circolare Miur 88/2010, che invece sancisce poteri al dirigente scolastico.
In realtà, la circolare ministeriale conferisce responsabilità al preside per le sanzioni disciplinari di sospensioni inferiori ai dieci giorni, che con la complicità degli USR, ha scaturito un grande carico di responsabilità nelle spalle dei DS, anche per scongiurare la responsabilità disciplinare dirigenziale, prevista dal decreto Brunetta in caso di inerzia.
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