Home Alunni Il presidente della commissione degli esami di Stato può interrogare i candidati?

Il presidente della commissione degli esami di Stato può interrogare i candidati?

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Le norme in ordine cronologico che disciplinano tali prove sono:

  1. Il DPR 323/1998, art. 3 comma 5: “Il colloquio […] si svolge su argomenti di interesse pluridisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell’ultimo anno di corso”.
  2. La Legge 1/2007 (che sostituisce gli artt. 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425), all’art. 3 comma 4 prevede: “Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell’ultimo anno di corso”.
  3. La C.M. 5/2007 al punto 4 precisa espressamente: “La presenza nella Commissione di sei componenti, tra i quali alcuni titolari di insegnamenti di più discipline, e quella del Presidente, munito anch’egli di competenze disciplinari specifiche, assicurano allo svolgimento dell’esame, in particolare alla conduzione del colloquio, quel carattere di multidisciplinarità previsto dalla legge”.

L’OM 13/2013, art. 16, comma 4 prevede che “i commissari sia interni che esterni, allo scopo di favorire il coinvolgimento nel colloquio del maggior numero possibile delle discipline comprese nel piano degli studi dell’ultimo anno di corso, conducono l’esame in tutte le materie per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente”.