Una docente ci chiede se è legittimo che il vicepreside l’abbia rimproverata, davanti alla sua classe, per il fatto di essere arrivata a scuola, alla prima ora di lezione, con 10 minuti di ritardo. Rispondiamo in questo modo:” Il prof che arriva in ritardo, senza comunicarlo alla scuola, commette un grave errore, ma anche il collaboratore del dirigente scolastico non può rimproverare il docente ritardatario“.
È importante ricordare che nel comma 5 dell’art. 29 del CCNL scuola 2006-2009, riconfermato dal art.1, comma 10, del CCNL scuola 2016-2018, è previsto che gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi, questo per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni.
Questa norma, definita norma della puntualità, serve per garantire la sorveglianza dei ragazzi in un momento particolare della giornata scolastica, ovvero l’entrata a scuola o l’uscita da scuola. Alla prima ora di lezione i docenti in orario sin dall’inizio delle lezioni devono essere presenti a scuola 5 minuti prima dell’entrata dei ragazzi e alla fine della giornata, i docenti impegnati all’ultima ora di lezione, devono assistere all’uscita degli studenti.
La norma dei 5 minuti prima, non è applicabile alle ore intermedie della giornata, anche perché molti docenti sono impegnati a fare lezione in altre classi e per passare da una classe all’altra è ovvio che impeghino qualche minuto.
Sono del tutto illegittimi i regolamenti di Istituto che dovessero imporre l’arrivo a scuola dei docenti, che non dovessero entrare alla prima ora di lezione, 5 minuti prima rispetto al loro orario di servizio. Non solo si tratterebbe di una richiesta illegittima ma anche immotivata.
Se il docente è in ritardo a scuola, la prima cosa che deve fare è quella di avvisare immediatamente la scuola, in modo da non lasciare scoperta la classe durante la sua assenza. Questa è una regola fondamentale che, eccezionalmente in caso di ritardo, il docente deve attuare per non passare dalla parte del torto. C’è da dire che un ritardo occasionale può capitare a tutti e non è nulla di grave, ma se il problema è cronico, o capita con una certa frequenza, allora il docente è passibile di sanzione disciplinare.
Un collaboratore del ds che rimprovera un docente per avere fatto ritardo nell’orario di entrata o per avere comunicato troppo tardi l’assenza, esce fuori dalla sua funzione e assume un ruolo non riconosciuto dalla legge.
Il collaboratore del ds, come delegato del dirigente scolastico, ha il dovere di avvisare il capo di Istituto del ritardo di entrata a scuola dei docenti e di qualsiasi altra infrazione un docente si renda colpevole, ma certamente non si può sostituire al ds rimproverando i colleghi. Se poi il rimprovero fatto dal collaboratore del ds al docente ritardatario viene fatto davanti alla classe, tale condotta è ancora più grave e inqualificabile.
Il comportamento di un collaboratore del ds o di un responsabile di plesso di una scuola, che rimprovera una docente o la redarguisce per un qualsiasi motivo, non solo è inopportuno ma è anche una condotta illegittima.
I collaboratori dei ds, come i responsabili di plesso e tutte le componenti del cosiddetto staff di direzione, non hanno un ruolo giuridico di superiorità gerarchica e non possono censurare o sanzionare, nemmeno verbalmente, i comportamenti dei docenti.
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