La puntualità di un insegnante nel rispettare il suo orario di servizio e garantire la sua presenza in classe 5 minuti prima dell’arrivo degli studenti, per quanto riguarda la prima ora giornaliera delle lezioni, non è solo un aspetto deontologico e il rispetto del contratto collettivo nazionale della scuola, ma si tratta soprattutto di ottemperare al dovere di vigilanza nei confronti degli alunni.
Per tale motivo il prof che ritarda nell’ arrivare a scuola, o chi si accorge di non potere essere presente in classe all’orario previsto per la sua entrata, deve avvisare tempestivamente la scuola dell’impossibilità della sua presenza in classe all’orari previsto, e spiegare i motivi del suo ritardo.
Se il ritardo è determinato da una causa di forza maggiore, è un ritardo scusabile, ma resta necessario, da parte dell’insegnante, darne immediata comunicazione alla scuola con le adeguate motivazioni, per evitare che il dirigente possa prendere provvedimenti sanzionatori.
Infatti arrivare in ritardo, senza avvisare la scuola sperando che il dirigente non lo venga a sapere, è quanto di più sbagliato e irresponsabile si possa fare.
Bisogna sapere che la responsabilità giuridica dell’insegnante è regolata dall’art. 61 della legge n. 312/80, in cui si ritiene colpevole il docente per i danni che possono essere arrecati dagli alunni solo nel caso di comportamenti dolosi o di colpa grave nell’esercizio della vigilanza.
Il fatto che un docente ritardi la sua entrata a scuola, e non avvisi nessuno del suo ritardo, è certamente un comportamento doloso e si rende colpevole della mancata vigilanza degli alunni.
Come il caso di un docente indifendibile, che, qualche giorno addietro, arrivato a scuola con oltre 20 minuti di ritardo, senza avvisare nessuno e lasciando la classe scoperta, si lamentava del fatto che la responsabile di plesso, avesse fatto l’appello e mantenuta la vigilanza con l’aiuto di un collaboratore scolastico.
Il docente ritardatario anziché chiedere scusa, del ritardo e della mancata telefonata di avviso, mostrava tutto il suo disappunto per avere trovato in aula la collega che aveva fatto l’appello digitale con la password di accesso della presidenza e che quindi il ritardo era divenuto tracciabile elettronicamente.
Quale è stata la motivazione di quel ritardo? Una stravagante scusa : “Non conoscevo l’ubicazione di questo nuovo plesso e ho fatto fatica a trovare la strada”.
Ecco, un caso di questo tipo, avrebbe potuto avere l’epilogo della sanzione disciplinare, che difficilmente avrebbe visto il docente avere ragione difronte al giudice del lavoro. Quindi è meglio evitare ritardi immotivati, perché la sanzione disciplinare diventa addirittura un atto giusto e dovuto.
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