Il docente che durante un’ora buca sosta a scuola per riprendere il servizio nell’ora successiva, se in questo frangente si infortuna dovrà comunque essere risarcito dall’INAIL.
È utile sapere che per la Cassazione, ai fini dell’indennizzibilità dell’infortunio patito dal docente che durante l’ora buca si intrattiene all’interno della scuola, specifica il concetto di “occasione di lavoro”. Con tale locuzione devono intendersi tutte le condizioni, comprese quelle ambientali e socio-economiche, in cui l’attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall’apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore.
In buona sostanza se il docente mentre si reca nell’aula insegnanti dovesse scivolare o cadere dalle scale, l’infortunio patito dovrebbe essere immediatamente risarcito, secondo l’entità, dall’INAIL.
L’assicurazione INAIL tutela i lavoratori della scuola anche per gli infortuni che accadono nel tragitto casa – lavoro e luogo di lavoro – luogo per la pausa pranzo (infortunio in itinere) percorso a piedi o con mezzi pubblici. È tutelato anche l’evento occorso utilizzando il mezzo di
trasporto privato, purchè necessitato secondo i seguenti criteri:
• distanza significativa tra il posto di lavoro e l’abitazione;
• carenza o inadeguatezza dei mezzi pubblici;
• non coincidenza fra l’orario dei mezzi pubblici e quello di lavoro;
• eccessivo tempo impiegato con il mezzo pubblico.
INAIL tutela anche i lavoratori della scuola che intervengono a distanza con la DAD.
L’assicurazione tutela i lavoratori anche per gli infortuni che accadono utilizzando il collegamento Internet tramite l’utilizzo di apposite piattaforme e quindi con l’utilizzazione da parte degli insegnanti e degli alunni dei dispositivi elettrici ed elettronici che costituiscono fonte di rischio come avviene per i laboratori in presenza ove si utilizzano mezzi informatici e o macchine elettriche. Sono soggette a tutela anche le
lezioni di scienze motorie erogate sempre in DAD.
Se doveste scegliere di raggiungere la sede di servizio in moto, quando l’Istituto dove insegnate poteva essere raggiunto, comodamente e senza alcun rischio, a piedi, e nel tragitto casa-scuola accade un incidente che causa il vostro infortunio, non vi tocca, da parte dell’Inail , nessun tipo di risarcimento. Nulla vi è dovuto, per una questione che viene in gergo definita rischio elettivo. Ma cosa è il rischio elettivo? Il rischio elettivo si caratterizza dall’atto colpevole del lavoratore, e cioè dall’atto volontario posto in essere con imprudenza, negligenza o imperizia, rappresenta l’unico limite in grado di escludere l’occasione di lavoro e, dunque, l’indennizzo per infortunio dell’evento dannoso. La Corte di Cassazione che con la sentenza n. 6725 del 18/03/2013 ha confermato la decisione della Corte d’Appello la quale, nel caso specifico di un lavoratore, che mentre si recava al lavoro in moto, era coinvolto in un incidente stradale che lo vedeva infortunarsi ad una gamba , aveva ritenuto l’insussistenza della stretta necessità dell’uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, fatte ovviamente tutte le dovute considerazioni sugli orari di servizio dell’infortunato e gli orari dei relativi mezzi pubblici di trasporto tra la casa e il luogo di lavoro del malcapitato e aveva sentenziato che la scelta del ricorrente di usare il mezzo privato non fosse necessitata, perché la distanza tra l’abitazione del dipendente e il luogo di lavoro era di soli 2 km, distanza percorribile volendo anche a piedi. Quindi questa sentenza della Corte di Cassazione è importante , perché puntualizza che la scelta arbitraria del lavoratore di preferire la moto ad altre soluzioni, più prudenti e sicuramente meno pericolose, è configurabile come un “rischio elettivo” ed è pertanto esclude il risarcimento Inail del docente causa infortunio in itinere.
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