È tempo di notifiche per i docenti perdenti posto e, in tal caso, questi docenti avranno 5 giorni di tempo per presentare istanza di mobilità in modello cartaceo da inviare tramite posta elettronica certificata alla scuola di titolarità e all’ufficio scolastico competente.
Il soprannumerario, qualora abbia interesse a permanere nella scuola di attuale titolarità, ed intenda pertanto partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo, dovrà rispondere negativamente alla domanda riportata nella relativa casella della sezione del modulo-domanda.
Invece il docente in soprannumero, qualora voglia comunque partecipare al movimento a domanda, deve rispondere affermativamente alla domanda riportata nella apposita sezione del modulo-domanda. In tal caso, il docente può esprimere qualunque tipo di preferenza. Si precisa che nella ipotesi in esame il docente partecipa in ogni caso al movimento per tutte le preferenze espresse anche se nel corso del movimento medesimo viene a cessare la sua posizione di soprannumero.
Si dà corso, invece, al trasferimento d’ufficio solo qualora il docente non venga soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse, in quanto non disponibili ovvero da assegnare ad aspiranti che lo precedano in graduatoria e permanga la sua posizione di soprannumero. È importante sapere che alla luce di quanto previsto dall’art. 13 punto II del CCNI mobilità, chi risponde affermativamente alla richiesta di volersi muovere anche se si creasse la disponibilità del posto perso all’interno della scuola di titolarità, perde sia il diritto di precedenza nel rientro nella scuola di precedente titolarità che la valutazione della continuità di servizio.
Infine il perdente posto potrebbe anche decidere di non presentare domanda di mobilità. In tal caso, se si determina, a seguito dei movimenti, la cattedra persa, il docente verrà reintegrato d’ufficio, se invece non si ridetermina il posto perso, allora il docente verrà trasferito d’ufficio nella prima scuola disponibile più vicina a quella di ex titolarità.
I docenti soprannumerari che vengono trasferiti d’ufficio senza presentare nessuna istanza di mobilità o i docenti perdenti posto che presentano istanza di mobilità a domanda condizionata, hanno diritto al rientro con precedenza nella scuola di precedente titolarità per un ottennio, purchè ogni anno dell’ottennio richiedono il rientro in tale scuola indicandola come prima preferenza nella domanda di mobilità.
Quindi qualora un docente fosse individuato peredente posto nell’aprile 2024 e quindi presentasse domanda di mobilità condizionata per il 2024/2025, a partire dal 2025/2026 avrebbe diritto per otto anni, ovvero fino alla mobilità 2032/2033, a chiedere ogni anno il rientro nella scuola di precedente titolarità con precedenza. Qualora decidesse, durante questi 8 anni, di rinunciare al diritto di precedenza, non dovrà presentare istanza di mobilità con il diritto di precedenza al rientro e come prima preferenza la scuola di precedente titolarità. In tal caso il docente perderebbe il diritto alla continuità tra gli anni della precedente scuola di titolarità e l’attuale scuole di titolarità.
Appartengo alla comunità di Docenti di Musica che segue indirettamente, in quanto già in ruolo…
L’ Avvocato Corrado Bonaduce, in qualità di difensore di fiducia della “donna terlizzese”, cui fa…
Egregio Direttore, mi capita spesso di leggere gli articoli sul suo giornale, le invio perciò…
La storia che vi raccontiamo ha dell'assurdo e scardina ogni elementare considerazione sul merito di…
In Italia circa quattro milioni di persone conoscono o utilizzano la lingua spagnola: il dato…
E’ morta ieri, 23 novembre, a Firenze, Adele Corradi che per 4 anni, dal 1963…