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Il prof ricorre contro la dirigente, ma il giudice rigetta in pieno il ricorso

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Non aveva accettato l’assegnazione alle classi e, in modo particolare, la tipologia di cattedra che la dirigente scolastica aveva deciso di assegnargli sulla base dei legittimi criteri deliberati in Consiglio d’Istituto e discussi in Collegio dei docenti.

Si tratta del caso di un docente di matematica e fisica classe di concorso A049 laureato in fisica, titolare in un liceo scientifico calabrese a cui era stata assegnata una cattedra di 18 ore di fisica in 6 classi. Il docente in questione contestava tale cattedra perché a suo dire era illegittima, in quanto essendo docente a contratto a tempo indeterminato in matematica e fisica pretendeva di avere almeno una classe in cui insegnare oltre la fisica anche la matematica. Il docente si era rivolto ai sindacati che, valutando le carte e le decisioni del Dirigente Scolastico, hanno ritenuto legittimo il provvedimento di assegnazione alle classi e hanno vivamente sconsigliato il docente di ricorrere al giudice del lavoro. Ostinatamente il docente non avendo ascoltato i consigli sindacali, ha deciso di ricorrere d’urgenza al giudice del lavoro  preparando un ricorso ex art.700 c.p.c. in cui, non solo ha ritenuto illegittima la cattedra a lui assegnata, ma ha denunciato alcuni atteggiamenti della Ds, compresa la stessa assegnazione delle classi, lesivi della sua dignità professionale. Il giudice del lavoro del tribunale di Reggio Calabria in data 02 dicembre 2015, dopo avere ascoltato i rappresentanti legali del MIUR- Ambito Territoriale Provinciale di Reggio Calabria dott. Demetrio Cassalia e dott. Salvatore Nucera, ha sentenziato cheil ricorso del docente era infondato e lo ha pertanto respinto, stante la congiunta insussistenza tanto di un valido fumus boni juris quanto di un effettivo periculum in mora.

 

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Bisogna dire che per il docente ricorrente, il provvedimento di assegnazione delle classi per l’anno scolastico 2015/16 sarebbe stato adottato contra legem ed in suo danno, con lo specifico intento, da parte della dirigente scolastica assegnataria delle classi, di perpetuare l’ingiustificata disparità di trattamento con tutti gli altri docenti di matematica e fisica del Liceo a cui invece era consentito , sempre secondo il parere del ricorrente, l’insegnamento anche della Matematica, oltre che della Fisica. Il giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Antonio Salvati non ha ravvisato i requisiti necessari per l’ammissione del ricorso, in quanto le ragioni giuridiche poste dal ricorrente sono deboli e non condivisibili. Infatti, scrive il giudice nella sentenza, i criteri di assegnazione alle classi deliberati in seno al Consiglio d’Istituto sono stati discussi ed accettati all’unanimità, compreso quindi anche dal ricorrente, nel Collegio dei docenti svolto in data 01.09.2015. Inoltre nel suo ricorso non è riuscito assolutamente a dimostrare che la presunta disparità di trattamento subita, ove provata, derivi da un intento discriminatorio in suo danno. In buona sostanza il motivo discriminatorio denunciato dal ricorrente, per cui la dirigente scolastica avrebbe dolosamente utilizzato i suoi poteri datoriali  per assegnare il docente ad un insegnamento di solo fisica, è una semplice supposizione del ricorrente che non è riuscito in alcun modo a provarlo.

Oltretutto il giudice sentenzia che è insussistente il rischio di subire, da parte del docente ricorrente, un danno grave e al contempo irreparabile, infatti l’avere avuto assegnata una cattedra di 18 ore solo fisica non condiziona un’efficace organizzazione didattica del singolo docente e non determina un danno d’immagine e della reputazione professionale come lo stesso ricorrente ha voluto fare credere. Infatti dai documenti protocollati dall’Amministrazione scolastica, il ricorrente negli ultimi 5 anni e con la stessa dirigente scolastica, è stato destinatario di diversi incarichi di docenza extracurricolare tanto con riferimento alla Matematica che alla Fisica, su progetti anche di rilievo come la preparazione di allievi selezionati per le Olimpiadi della Fisica. Visti i numerosi incarichi sempre assegnati al ricorrente, il giudice del lavoro esclude categoricamente che ci sia l’ipotizzato danno di reputazione, sia  l’adombrato demansionamento, supposti sempre dal ricorrente. Visti tutti gli allegati presentati dal ricorrente e dall’Amministrazione, il giudice rigetta in pieno il ricorso e condanna il docente ricorrente alla rifusione delle spese di lite di controparte, alle spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie.

Questa è una sentenza che avvalora ancora una volta che l’assegnazione dei docenti alle classi è prerogativa datoriale. Solo per una curiosità segnaliamo che nel dicembre 2014 la stessa dirigente scolastica vinse un altro ricorso per avere assegnato ad una docente di matematica e fisica una cattedra composta di 10 ore di fisica e 8 ore a disposizione.