È utile sapere che con il CCNL scuola 2016-2018 è data priorità assoluta, già nell’elaborazione del PTOF, all’offerta formativa ordinamentale e alle ore che la incrementano, con l’utilizzo di tutte le professionalità che sono in servizio presso la scuola.
Una delle lamentele più diffuse da parte dei docenti è quella che per alcuni Dirigenti scolastici le attività extracurricolari sono addirittura prioritarie rispetto alla didattica curricolare.
A tal proposito quasi tutte le scuole stipulano convenzioni, protocolli di intesa e accordi quadro con altre pubbliche amministrazioni e anche con aziende private. Nelle scuole secondarie di II grado alle suddette convenzioni si aggiungono anche quelle necessarie per garantire agli studenti degli ultimi tre anni di scuola i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro).
La scuola è chiamata anche ad offrire progetti di vario tipo per i crediti scolastici o, nel caso della scuola primaria o secondaria di I grado si organizzano progetti che hanno anche poca attinenza con il curricolo.
È importante sapere che ai sensi dell’art.24, comma 3, del CCNL scuola 2016-2018, la progettazione educativa e didattica, che è al centro dell’azione della comunità educante, è definita con il piano triennale dell’offerta formativa, elaborato dal Collegio dei docenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, nel rispetto della libertà di insegnamento.
Nel comma 3 del suddetto art. 24 del Contratto collettivo Nazionale della scuola è specificato che nel procedere con la predisposizione del PTOF deve essere assicurata priorità all’erogazione dell’offerta formativa ordinamentale e alle attività che ne assicurano un incremento, nonché l’utilizzo integrale delle professionalità in servizio presso l’istituzione scolastica. I docenti partecipano, a tal fine, alle attività del collegio nell’ambito dell’impegno orario.
Per quanto si evince, con assoluta chiarezza, dall’art.24, comma 3, del CCNL 2016-2018, l’interruzione dell’attività didattica curricolare, per dare spazio a progetti extracurricolari non elaborati in seno al Collegio dei docenti e deliberati dal Consiglio di Istituto, è un provvedimento illegittimo che va a violare la norma contrattuale, in quanto non assicura priorità all’erogazione dell’offerta formativa ordinamentale.
È ricorrente, a sentire le lamentele dei docenti, il fatto che Dirigenti scolastici decidano unilateralmente di interrompere il regolare orario scolastico di alcune classi, per fare partecipare gli studenti ad attività di convegni, conferenze e progetti extrascolastici, senza che tali attività siano state inserite nel PTOF e deliberate dal Consiglio di Istituto.
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