In materia di approvazione del PTOF si è sviluppata nei giorni scorsi una curiosa polemica fra ANDIS (Associazione nazionale dirigenti scolastici) e ANP (Associazione nazionale presidi).
L’Andis era infatti intervenuta per chiedere pubblicamente al Ministro l’emanazione di una circolare che consenta alle scuole di adottare il Piano anche oltre il termine del 30 ottobre previsto dalla legge 107/15.
Il presidente dell’Anp Antonello Giannelli aveva replicato sostenendo che non c’è bisogno di nessuna circolare ministeriale in quanto sulla materia le istituzioni scolastiche godono di ampia autonomia.
Negli ultimi giorni l’ANP ha ulteriormente chiarito la questione con una lunga nota pubblicata nel proprio sito.
Secondo l’Associazione presieduta da Giannelli il termine del 30 ottobre non è assolutamente perentorio ma semplicemente ordinatorio.
A sostegno della propria tesi Anp porta cita anche una sentenza del TAR Sardegna n. 246 del 21 marzo 2018, in cui si legge che “il descritto termine del mese di ottobre per l’esercizio del potere di modifica/ aggiornamento annuale del Piano dell’offerta normativa (e del connesso calendario scolastico) non può essere inteso come perentorio, il che comporterebbe la decadenza del relativo potere all’infruttuosa scadenza del termine stesso”.
“Come noto, infatti – si legge ancora nella sentenza – quando la legge fissa un termine esso si presume ordinatorio in assenza di espressa previsione normativa decadenziale, che nel caso di specie non è dato ravvisare”
In pratica, cioè, quando l’organo titolare del potere di adottare un determinato atto non rispetta il termine perentorio perde il titolo stesso ad esercitare quel potere. Per esempio nel caso del procedimento disciplinare la sanzione deve essere inflitta al dipendente entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data della contestazione degli addebiti: se l’Amministrazione non rispetta il termine perde non ha più titolo per infliggere la sanzione stessa.
Nel caso della adozione (o della modifica) del PTOF il termine non può essere considerato perentorio perché significherebbe che, dopo il 30 ottobre, la scuola non avrebbe più la possibilità di approvare il documento e dovrebbe quindi essere nominato un commissario ad acta.
Ovviamente questo non significa che il PTOF possa essere aggiornato quando si vuole perché bisogna tenere comunque conto del fatto che le famiglie hanno assolutamente diritto di conoscere il piano dell’offerta formativa tempestivamente e quindi prima delle operazioni di iscrizioni degli alunni (o almeno in concomitanza con l’avvio delle stesse).
In conclusione: la legge 107 prevede che il PTOF venga aggiornato entro il mese di ottobre; se – per comprovati e documentati motivi la scuola non riesce a rispettare questo termine – il Piano può essere approvato anche successivamente facendo però attenzione a non ledere le legittime aspettative delle famiglie.
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