Sicurezza ed edilizia scolastica

Il rapporto fra numero di alunni e superficie dell’aula

Il Ministero dell’Istruzione ha fissato le regole alle quali il Dirigente Scolastico, nella fase di organizzazione delle classi, deve attenersi.

La regola fondamentale, e che vale per tutti i gradi di istruzione, è quella per cui le classi in cui ci sono degli alunni diversamente abili non possono superare il limite di 20, a patto che questa necessità sia motivata in base alle esigenze formative degli allievi disabili.

Se non ci sono alunni disabili, invece, il Dirigente Scolastico deve attenersi ai seguenti limiti:

• scuola dell’infanzia: minimo 18, massimo 26 alunni per classe;
• scuola primaria: minimo 15 (il limite si abbassa a 10 nei Comuni di montagna, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche), massimo 26 alunni per classe;
• scuola secondaria di I grado: minimo 18, massimo di 27 (il limite si abbassa a 18 nei Comuni di montagna, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche);
• scuola secondaria di II grado: minimo 27, massimo 30 alunni per classe.

Tuttavia il Dirigente Scolastico può non rispettare le norme appena indicate; questo infatti può incrementare o ridurre il numero di alunni per classe del 10% oltre il limite consentito.
Da tener conto che il D.M. 18/12/1975 prevede che le aule siano di altezza non minore a tre metri e che il rapporto alunni superficie sia di 1.80 mq/ alunno nelle scuole materne, elementari ,medie e 1,96 mq/ alunno nelle scuole superiori, senza tener conto degli arredi (es. cattedra e armadi).

Quindi secondo il D.M. 18/12/1975 in una classe di scuola elementare con numero di 25 alunni ,essendo l’indice minimo per alunno di 1,80 mq, la superficie minima necessaria, al netto degli arredi (senza cattedra e armadi e altro mobilio, fatta eccezione per i banchi e per le sedie) dovrebbe essere di almeno 45 mq (1,8X25) per un’altezza minima di tre metri.

Aldo Domenico Ficara

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