L’RLS ovvero il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è un lavoratore scelto dai lavoratori per rappresentare i loro problemi e le loro richieste riguardanti la sicurezza davanti al datore di lavoro della scuola, il Preside. L’RLS è il portavoce dei lavoratori ed ha diritto a quaranta ore all’anno per svolgere la sua funzione. Nello specifico l’RLS:
- Visita i luoghi di lavoro segnalando al Preside le cose che non vanno;
- Ascolta i lavoratori;
- Collabora alla valutazione dei rischi presenti a scuola;
- Può visionare tutta la documentazione sulla sicurezza a scuola;
- Richiedere una copia del documento di valutazione di rischi e del piano di emergenza ed evacuazione.
Le segnalazioni inviate dall’RLS che riguardano pericoli per la salute delle persone devono essere prese in considerazione dal Preside. In caso contrario, l’RLS può chiamare le Autorità di controllo.
Il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza varia a seconda delle dimensioni delle aziende o delle unità produttive delle stesse. Il testo unico definisce la soglia minima di RLS per ciascuna unità produttiva ma è demandata alla volontà delle parti datoriali e sindacali la facoltà di aumentare la quantità minima definita per legge che è la seguente:
- 1 RLS nelle entità produttive fino a 200 lavoratori
- 3 RLS nelle entità produttive da 201 a 1.000 lavoratori
- 6 RLS nelle entità produttive oltre i 1.000 lavoratori