Il reclamo dei genitori va proposto alla scuola

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha emanato una circolare (n. 22063 del 06/07/16) che contiene utili indicazioni operative finalizzate a prevenire e limitare al minimo i contenziosi tra alunni e docenti o fra studenti ecc.

L’intervento dell’Usr Lazio nasce a seguito di diversi esposti presentati dalle famiglie di alunni mentre quando ci si trova di fronte a possibili situazioni che possono degenerare in contenziosi è compito della scuola attuare tutte le iniziative utili a dirimere, sul nascere, le controversie evitando, quando possibile, il ricorso a esposti che potrebbero rivelarsi dannosi per la scuola e per la stessa amministrazione.

Le scuole sono chiamate a intensificare le attività finalizzate a riconoscere questi conflitti e soprattutto a gestirne costruttivamente gli andamenti, limitando le conseguenze, prediligendo la costruzione di relazioni positive.

L’Usr Lazio, inoltre, sottolinea nella nota che, di norma, la gestione delle situazioni conflittuali anche degenerate in ricorsi, sono di stretta competenza dell’istituzione scolastica. Il Dirigente scolastico, avuta comunicazione del reclamo, può accoglierlo o rigettarlo, motivando la scelta. Solo in casi particolari potrà, con relazione motivata, coinvolgere il corpo ispettivo per gli accertamenti ulteriori, secondo quanto possibile nell’ambito delle attribuzioni di cui agli art 8 e 9 del DPR 11/2/2014 n 98.

Esposti e contenziosi possono essere trasmessi all’Usr unicamente per iniziative e provvedimenti non di competenza della singola istituzione scolastica. Relativamente ai provvedimenti formulati da organi collegiali, riguardanti la valutazione degli alunni, è specificato nella nota che sono atti definitivi e pertanto i reclami avverso le procedure di scrutinio vanno proposti alla stessa autorità responsabile dell’atto conclusivo del procedimento.

In questo caso direttamente al dirigente scolastico.

Ove la parte interessata abbia necessità di estrarre copia degli atti di interesse è compito delle segreterie dell’istituto depositario degli atti consentire l’accesso, previo accoglimento dell’istanza da parte del dirigente scolastico. Questi provvedimenti, inoltre, sono impugnabili in via giurisdizionale alternativamente al Tar, entro 60 giorni dalla pubblicazione dei risultati degli scrutini, o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Pasquale Almirante

Articoli recenti

Uomo in stato confusionale si introduce in una scuola: panico tra docenti e alunni, intervengono due genitori

Un altro caso relativo ad una persona esterna alla scuola che si è introdotta in…

22/11/2024

Un docente che non ha tempo di insegnare è la morte della scuola: esplode il dibattito sulla troppa burocrazia. È davvero così?

I docenti, soprattutto coloro che insegnano nella scuola secondaria di secondo grado, sono frustrati perché…

22/11/2024

Valutazione dirigenti scolastici, incontro al Mim. Flc Cgil: “Da garanti dell’autonomia garanti di disposizioni impartite dall’alto”

Si è svolto lo scorso 20 novembre al Ministero dell'Istruzione e del Merito l’incontro di…

22/11/2024

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la lettera di Valditara alle scuole – PDF

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Ministro dell’Istruzione…

22/11/2024

Mobilità 2025-2028, che punto è la trattativa? Quali novità sulle precedenze? Risponde l’esperto

Continuano in modo frenetico gli incontri tra organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 2019/2021 e i…

22/11/2024

L’insegnante aggredita da 30 genitori è indagata: “Atto dovuto”. Lei replica: “Non verrà fuori nulla di compromettente”

L'insegnante di sostegno che è stata aggredita da una schiera di trenta genitori inferociti è…

22/11/2024