L’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha emanato una circolare (n. 22063 del 06/07/16) che contiene utili indicazioni operative finalizzate a prevenire e limitare al minimo i contenziosi tra alunni e docenti o fra studenti ecc.
L’intervento dell’Usr Lazio nasce a seguito di diversi esposti presentati dalle famiglie di alunni mentre quando ci si trova di fronte a possibili situazioni che possono degenerare in contenziosi è compito della scuola attuare tutte le iniziative utili a dirimere, sul nascere, le controversie evitando, quando possibile, il ricorso a esposti che potrebbero rivelarsi dannosi per la scuola e per la stessa amministrazione.
Le scuole sono chiamate a intensificare le attività finalizzate a riconoscere questi conflitti e soprattutto a gestirne costruttivamente gli andamenti, limitando le conseguenze, prediligendo la costruzione di relazioni positive.
L’Usr Lazio, inoltre, sottolinea nella nota che, di norma, la gestione delle situazioni conflittuali anche degenerate in ricorsi, sono di stretta competenza dell’istituzione scolastica. Il Dirigente scolastico, avuta comunicazione del reclamo, può accoglierlo o rigettarlo, motivando la scelta. Solo in casi particolari potrà, con relazione motivata, coinvolgere il corpo ispettivo per gli accertamenti ulteriori, secondo quanto possibile nell’ambito delle attribuzioni di cui agli art 8 e 9 del DPR 11/2/2014 n 98.
Esposti e contenziosi possono essere trasmessi all’Usr unicamente per iniziative e provvedimenti non di competenza della singola istituzione scolastica. Relativamente ai provvedimenti formulati da organi collegiali, riguardanti la valutazione degli alunni, è specificato nella nota che sono atti definitivi e pertanto i reclami avverso le procedure di scrutinio vanno proposti alla stessa autorità responsabile dell’atto conclusivo del procedimento.
In questo caso direttamente al dirigente scolastico.
Ove la parte interessata abbia necessità di estrarre copia degli atti di interesse è compito delle segreterie dell’istituto depositario degli atti consentire l’accesso, previo accoglimento dell’istanza da parte del dirigente scolastico. Questi provvedimenti, inoltre, sono impugnabili in via giurisdizionale alternativamente al Tar, entro 60 giorni dalla pubblicazione dei risultati degli scrutini, o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
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