L’accesso alla professione docente nella scuola statale, ai sensi della legge n.124/99, avviene nel modo seguente :
- per le assunzioni a tempo indeterminato (nomina in ruolo), attraverso due graduatorie: Graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami e Graduatorie ad esaurimento (GaE ex graduatorie permanenti), a ciascuna delle quali è destinato il 50% dei posti conferibili annualmente autorizzati dal MEF con proprio decreto;
- per il conferimento delle supplenze, attraverso le Graduatorie ad esaurimento (per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre nonché per le supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario) e attraverso le graduatorie di istituto (per le supplenze brevi per la copertura di un collega titolare, o per le supplenze che non è stato possibile conferire attraverso le Graduatorie ad esaurimento per esaurimento degli elenchi degli aventi diritto ivi inclusi).
Esaminiamo le GaE, già graduatorie permanenti provinciali. Esse furono istituite con il Testo Unico della scuola (dec.legs.vo 297/94) che all’art. 401 trasformava in graduatorie provinciali permanenti le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte.
Esse venivano periodicamente integrate con l’inserimento dei docenti che avevano superato le prove dell’ultimo concorso regionale per titoli ed esami, avente valore abilitante, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che avevano conseguito, entro la data di scadenza della domanda di aggiornamento l’abilitazione all’insegnamento mediante la frequenza e il superamento di un corso/concorso riservato, rivolto a coloro che avessero maturato almeno 360 giorni mesi di servizio nella scuola statale o paritaria o legalmente riconosciuta .
Contemporaneamente all’inserimento dei nuovi aspiranti veniva effettuato l’aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che erano già compresi nella graduatoria permanente.
Il reclutamento del personale docente nel suo complesso, pertanto, riguarda:
a) docenti inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi ordinari
b) docenti abilitati inclusi in graduatoria ad esaurimento
c ) docenti abilitati ma non inclusi in graduatoria ad esaurimento
d) aspiranti forniti del solo titolo di studio idoneo per la partecipazione alla procedura concorsuale abilitante.
Gli aspiranti di cui alla lettera b) possono chiedere l’inclusione anche nelle graduatorie di circolo e di istituto di I fascia, mentre gli aspiranti dei gruppi c) e d) possono chiedere solo l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di II e III fascia rispettivamente.
Per quanto riguarda le GaE, già graduatorie permanenti provinciali, istituite ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, possono riassumersi le seguenti caratteristiche.
Per quanto concerne la scuola per l’infanzia e la scuola primaria, esiste una graduatoria per ciascun ordine di scuola. Al contrario per la scuola secondaria, esistono tante graduatorie quante sono le classi di concorso. Per ogni graduatoria identificata, inoltre, si costituiscono, nei riguardi degli aspiranti che possiedono la specializzazione, corrispondenti elenchi di sostegno.
Sia che si tratti di scuola dell’infanzia o primaria, sia che si tratti di scuola secondaria, ogni provincia ha una graduatoria per ciascun insegnamento.
Esse sono articolate in 3 fasce in ordine di priorità: le prime due includevano personale che si trovava in particolari situazioni al momento di entrata in vigore delle legge n.124/99 mentre la terza, ad oggi l’unica presente per esaurimento delle prime due, è l’unica in cui, a regime, potevano collocarsi gli aspiranti via via che conseguivano l’abilitazione;
- vi poteva essere incluso, secondo cadenze prima annuali e dall’anno scolastico 2005/06 biennali, solo il personale fornito di specifica abilitazione all’insegnamento ;oggi è previsto il solo aggiornamento dei titoli di studio e di servizio giacché non sono previsti inserimenti ex novo.
- In alcune ipotesi previste dalla legge possono iscriversi, con riserva, anche gli aspiranti in attesa del conseguimento del titolo abilitante;
- si viene cancellati dalle graduatorie per effetto di una delle seguenti situazioni: a) conseguimento della nomina in ruolo nello stesso insegnamento e nella stessa provincia; b) non accettazione di una nomina in ruolo; c) mancata presentazione della domanda di conferma dell’inclusione in graduatoria; d) trasferimento ad altra provincia; e)superamento del 65° anno di età.
Nel 2006, stante la vigenza biennale delle graduatorie, non furono previsti nuovi inserimenti nelle, ma, con C.M. 40 del 9 giugno 2006, fu data la possibilità agli aspiranti inclusi con riserva, di sciogliere tale riserva, nel caso in cui avessero conseguito il titolo d’accesso entro il 30 giugno.
Nel 2007 le graduatorie furono trasformate in “graduatorie ad esaurimento”.
Il biennio scolastico 2007/2009 divenne l’ultima occasione per gli aspiranti abilitati per inserirsi in tali graduatorie e, proprio per questa circostanza, la legge ampliò la platea di coloro che potevano chiedere l’inclusione con riserva del conseguimento del titolo abilitante. L’inserimento in graduatoria fu, in pratica, consentito a tutti gli iscritti a un corso di studi universitari che permettesse di conseguire un titolo con valenza abilitante e a tutti gli iscritti a uno specifico corso di abilitazione.
In occasione dell’ultimo aggiornamento delle GaE è stato consentito il cambio di provincia, per cui i docenti hanno potuto scegliere anche province in cui gli elenchi fossero già esauriti per avere il massimo delle possibilità di immissione in ruolo in tempi veloci.