La norma che dispone l’adozione dei registri elettronici, il decreto n. 95/2012, non chiarisce se il registro elettronico debba sostituire il registro di classe o quello personale del docente.
La norma si limita in modo vago e approssimativo, senza che intervengano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a disporre che a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottino registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico. Il fatto che nelle righe della norma si scriva che “istituzioni scolastiche” e “docenti” siano chiamati ad adottare registri on line, sembrerebbe che tali registri elettronici siano introdotti a sostituire sia i registri cartacei di classe che quelli personali dei docenti. Ma è veramente così? A questa domanda non è facile dare una risposta certa, proprio per la poca chiarezza della legge, che sembra essere troppo condizionata.
Bisogna dire che eliminare, a favore dei registri in formato elettronico ed on line, il registro di classe e il registro personale del docente, non è la stessa cosa. Infatti tra i due tipi di registri cartacei esiste una notevole differenza giuridica. Tale differenza emerge chiaramente da una sentenza della Corte Cassazione, che con la sentenza n. 208196 del 1997 ha definito il registro di classe come un atto pubblico ed ufficiale, in quanto viene posto in essere dal pubblico ufficiale nell’esercizio della sua pubblica attività e destinato a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti, costitutivi di diritti e obblighi attraverso la quotidiana annotazione della presenza.
Cosa completamente diversa è per il registro personale, che non costituisce un atto pubblico ed ufficiale, ma più semplicemente un documento attraverso il quale il docente annota, con voti, assenze e svolgimento del programma, l’andamento didattico-disciplinare di ogni singolo. Si tratta ovviamente di un documento molto utile nelle operazioni del consiglio di classe durante lo svolgimento degli scrutini. La mancanza del registro personale del docente, afferma la Corte Cassazione, non invalida e non impedisce in alcun modo il regolare svolgimento di uno scrutinio.
Da questa sentenza, che descrive una evidente differenza tra registro di classe e registro personale, si evince che il registro on line può sostituire, senza alcuna problematica giuridica, quello cartaceo del docente, mentre non così altrettanto semplicemente, può avvenire per il registro di classe cartaceo, che rappresenta il documento pubblico e ufficiale di quanto avviene in classe durante ogni ora di lezione.
Non dimentichiamoci che il registro di classe è il documento in cui si annota tutto quello che accade in classe e in cui ogni docente appone la sua firma, che ha anche lo scopo di dimostrare la presenza dello stesso docente in classe.
Per sostituire il registro di classe con quello on line, bisognerebbe utilizzare la firma elettronica depositata in segreteria, in modo che venga apposta sul registro elettronico al momento dell’inizio di ogni ora di lezione. In alcune scuole proprio per non incorrere in errore, si è attuato il sistema misto, in cui si sono lasciati i registri di classe cartacei e si sono sostituiti quelli personali con il formato elettronico, ci sono altre scuole che hanno mantenuto esclusivamente il cartaceo ed altre più audaci, che hanno eliminato la carta e sono passati tutto al sistema elettronico, cancellando così l’ufficialità della pubblica attività di servizio rappresentata dalla firma del docente sul registro di classe.
Proprio per queste diversità di utilizzo dei registri cartacei ed elettronici, attuato nelle diverse scuole, servirebbe una direttiva, univoca e chiarificatrice, da parte del Miur.
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