Home Alunni Il rendimento scolastico è soggetto a un regime di trasparenza

Il rendimento scolastico è soggetto a un regime di trasparenza

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Sul sito del Garante della privacy è disponibile il vademecum per la scuola “La privacy tra i banchi di scuola”, dove vengono riepilogate le regole del trattamento dei dati personali degli studenti.


In questo vademecum, i cui vengono forniti
 anche i riferimenti normativi, per quanto riguarda l’esposizione dei quadri finali degli esiti scolastici, viene integrata la disposizione del Regolamento sulla valutazione (Dpr 122/2009), che ribadisce la pubblicità degli esiti finali degli esami di primo e secondo ciclo ma tace sugli scrutini delle classi intermedie, il Garante chiarisce quanto segue: “non esiste alcun provvedimento del Garante che imponga di tenere segreti i voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato, perché le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette a un regime di trasparenza. E’ necessario però, nel pubblicare voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, che l’istituto eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti: il riferimento alle “prove differenziate” sostenute dagli studenti portatori di handicap, ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell’attestazione da rilasciare allo studente”.

La nota del Garante riprende una vecchia pronuncia della stessa Autorità precedente all’entrata in vigore della l. 69/2009 che ha tolto efficacia all’albo cartaceo. In ogni caso non tiene in considerazione la normativa attuale sulla pubblicità legale che vincola la stessa alla pubblicazione online dei provvedimenti anche perché attualmente la disposizione che disciplina la pubblicità degli esiti scolastici è l’ordinanza sugli esami di Stato che non cambia il regime della pubblicazione degli esiti finali.