Il ricercatore a tempo pieno non può fare l’avvocato
A stabilirlo è la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, che con la sentenza n. 389 dell’11 gennaio 2011, si è espressa sul caso di un avvocato inserito dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma nell’elenco speciale dei professori universitari a tempo pieno, cancellandolo da quello ordinario avendo egli optato, quale ricercatore confermato, per il tempo pieno, situazione questa ritenuta incompatibile con lo svolgimento della professione forense.
La Corte ha respinto il ricorso dell’avvocato, ricercatore a tempo pieno presso l’Università “La Sapienza” di Roma, ritenendo che la normativa applicabile in materia “manifesta in modo univoco la voluntas legis di considerare solo in caso di opzione per il tempo definito l’esercizio professionale compatibile con la qualifica di ricercatore confermato”.
L’interpretazione del D.L. n. 57 del 1987, come convertito nella L. n. 158 del 1987, per quanto riguarda l’incompatibilità all’iscrizione ad albi professionali, va compiuta nel quadro sistematico del complesso normativo nel quale la norma s’inserisce e anche con riferimento al D.P.R. n. 382 del 1980 (sul riordinamento della docenza universitaria).
Quest’ultimo D.P.R. ha previsto per i professori universitari il duplice regime del “tempo pieno” e del “tempo definito” ed ha istituito il ruolo dei ricercatori universitari, e, mente per i docenti ha previsto il doppio regime di cui sopra e la conseguente incompatibilità allo svolgimento di qualsiasi attività professionale per il tempo pieno, per i ricercatori non ha previsto la possibilità di optare fra due regimi, rimandando per le incompatibilità al T.U. di cui al D.P.R. n. 3 del 1957, che all’art. 60 prevede l’incompatibilità con l’esercizio delle attività professionali.
Solo successivamente il D.L. n. 57 del 1987 ha inserito anche per i ricercatori “confermati” la possibilità di scegliere tra le due opzioni, escludendola invece per i ricercatori “non confermati”.
All’art. 1 lo stesso decreto ha stabilito che i ricercatori, prima del regime di conferma, non possono svolgere attività professionali, se non proprie della struttura di appartenenza o con queste convenzionate. All’art. 5 bis ha poi previsto che optando dal tempo pieno al tempo parziale era possibile sanare tutte le pregresse situazioni di incompatibilità.
Quindi, il legislatore, “nel prevedere anche per i ricercatori confermati, come già per i professori universitari, la possibilità di opzione per un regime di tempo definito” ha ritenuto “coessenziale al regime del “tempo pieno” […] l’incompatibilità con l’esercizio di attività libero-professionali”.