Il rischio chimico è contemplato al titolo IX capo 1 del D.L. n° 81/08 e s.m.i. che, recependo alcune recenti direttive CEE relative alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dalla presenza di agenti chimici durante il lavoro, obbliga il datore di lavoro a tenere in debito conto il rischio chimico nell’effettuare la valutazione dei rischi e nell’adottare conseguenti opportune misure per migliorare le condizioni in cui si svolge la lavorazione.
In relazione al rischio chimico un edificio scolastico può avere differenti ambienti indoor e per ognuno di essi vanno considerati due aspetti:
- “Proprietà tossicologiche delle sostanze che, entrando in contatto con l’organismo umano, possono essere responsabili di effetti nocivi a lungo termine;
- possibilità che si verifichino infortuni dovuti agli effetti acuti o alle proprietà corrosive di alcune sostanze chimiche con cui si entra in contatto in modo accidentale”.
A tal riguardo “Fonti di inquinamento indoor – agenti inquinanti possono essere:
- Materiali da costruzione e isolanti – amianto, fibre vetrose artificiali, PM;
- materiali di rivestimento e moquette – formaldeide, acrilati, COV;
- arredi – formaldeide, COV ;
- liquidi e prodotti per la pulizia – alcoli, fenoli, COV;
- fotocopiatrici – ozono (O3), polvere di toner, idrocarburi volatili (COV);
- fumo di sigaretta – idrocarburi policilici, COV, formaldeide, CO, particolato fine;
- impianti di condizionamento – aumento di CO2 e di COV per scarso numero di ricambi orari o eccesso di riciclo.