Il rischio chimico è contemplato al titolo IX capo 1 del D.L. n° 81/08 e s.m.i. che, recependo alcune recenti direttive CEE relative alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dalla presenza di agenti chimici durante il lavoro, obbliga il datore di lavoro a tenere in debito conto il rischio chimico nell’effettuare la valutazione dei rischi e nell’adottare conseguenti opportune misure per migliorare le condizioni in cui si svolge la lavorazione.
In relazione al rischio chimico un edificio scolastico può avere differenti ambienti indoor e per ognuno di essi vanno considerati due aspetti:
A tal riguardo “Fonti di inquinamento indoor – agenti inquinanti possono essere:
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