In sismologia il rischio sismico è stato definito, dalla maggior parte dei propositi governativi, come le conseguenze di un potenziale danno economico, sociale ed ambientale derivante da eventi sismici pericolosi che possono occorrere su un certo territorio in un dato periodo di tempo.
Esso utilizza i risultati dell’analisi del pericolo sismico, includendovi le probabilità di occorrenza dell’evento sismico. Gli articoli del Dlgs 81/2008 riferiti al rischio sismico sono:
- 17, c. 1: “Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione di tutti i rischi”
- 29, c. 3: “la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata…a seguito di infortuni significativi. A seguito di tale rielaborazione… il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato…nel termine di 30 giorni dalle rispettive causali”.
- 63, c. 1: “I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’Allegato IV” Allegato IV, punto 1.1.1 “Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d’impiego ed alle caratteristiche ambientali”.
- 64 comma 1, lettera c): “Il datore di lavoro provvede affinché i luoghi di lavoro…vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori”.