Il rovesciamento dei principi costituzionali…

La Deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 2013, n. 252 – 33474 Atto di indirizzo e criteri per la programmazione e la definizione del piano regionale di dimensionamento delle autonomie scolastiche piemontesi e per la programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2014-2015,
nel definire i criteri per il dimensionamento della rete scolastica riguardanti la scuola dell’infanzia afferma che “L’attivazione di sezioni aggiuntive dovrà comunque consentire la coordinata partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico nel suo complesso, ovvero non dovrà determinare riduzione, in termini di sezioni, nell’offerta formativa esistente nelle scuole paritarie. All’uopo viene richiesto di unire il parere motivato da parte delle eventuali scuole paritarie presenti nel bacino di utenza e/o dall’associazione di categoria a cui le scuole sono iscritte.”
Il Comune di Bibiana (TO), in considerazione dell’incremento demografico in atto, aveva provveduto a costruire un nuovo edificio scolastico da adibire a scuola dell’infanzia statale. L’Istituto comprensivo “Caffaro” ha quindi provveduto, ad informare i residenti della zona della possibilità dell’iscrizione entro il 3 febbraio 2014, come da normativa statale. Le domande sono state 33, di queste ne sono state accolte 29 con una lista d’attesa di 4.
La normativa relativa alla scuola dell’infanzia statale prevede infatti che:
Le sezioni della scuola dell’infanzia sono costituite con un numero minimo di 18 e un massimo di 26 alunni, salvi i casi di presenza di alunni disabili. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti tra le diverse sezioni della stessa scuola, senza superare il numero di 29 alunni per sezione.
In base a tali iscrizioni l’Istituto ha chiesto al Ministero l’assegnazione di due insegnanti per attivare la sezione dal 15 settembre 2014.

Il legale rappresentante della scuola paritaria privata San Marcellino del Comune di Bibiana, che ha avuto l’iscrizione di circa 60 bambini, ha richiesto al Comune l’applicazione della delibera regionale lamentando un calo di iscritti rispetto all’anno precedente e ha posto il veto all’istituzione della scuola statale, sollevando il problema di un danno economico conseguente.
E’ da notare che detta scuola ha ricevuto dal Comune un contributo di 27.000 euro nell’anno 2013/14 che si va ad aggiungere a quelli provenienti dalla Regione e dallo Stato.
Su input di alcuni genitori il caso è finito sui giornali ed è affiorato che veti dello stesso tipo erano stati fatti dai gestori privati in una serie di comuni del Piemonte.
L’applicazione della norma regionale comporterebbe che centinaia di bambini siano costretti a frequentare istituti privati a pagamento (nel caso di Bibiana 160 euro) e con un preciso orientamento religioso e impediti a frequentare scuole statali gratuite, laiche e pluraliste.
Ora pare che la Regione abbia raggiunto un compromesso con l’associazione delle scuole paritarie private F.I.S.M. che sbloccherebbe l’istituzione delle nuove classi di scuola dell’infanzia statale.
Si tratterà di vigilare sui contenuti di questo accordo tenendo conto che la Regione già eroga autonomamente contributi a dette scuole per un totale di 7 milioni all’anno.
Resta comunque la necessità di abrogare detta legge per la sua palese incostituzionalità alla luce degli art. 33 e 34 della Costituzione.
Il Comma 2 dell’art. 33 afferma che “La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione e istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.”
Ciò comporta un obbligo in tal senso delle Istituzioni della Repubblica: Stato, Regioni, Comuni, obbligo che riguarda tutto il settore scolastico, dai 3 ai 18 anni e che non è da confondere con quello degli alunni che sono tenuti a frequentare la scuola per almeno 8 anni.
Tale obbligo in Costituzione riguarda solo la scuola che è stata considerata dai Costituenti un’Istituzione fondamentale per garantire l’uguaglianza dei cittadini senza discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, condizioni economiche sociali e decisiva per “rimuovere gli ostacoli” che “impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”
A tal fine il comma 1 dell’art. 34 della Costituzione afferma che “la scuola è aperta a tutti” e pertanto è gratuita proprio per non discriminarne l’accesso.
Il comma 1 dell’art. 33 fonda il nostro sistema scolastico statale sul principio della “libertà di insegnamento” che l’art. 1 del Dlvo 297/94 specifica come garanzia di “autonomia didattica e libera espressione culturale del docente”, il cui esercizio “è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.”
Qui sta la differenza di funzioni fra la scuola statale e quella privata.
I commi 3 e 4 dell’art. 33 garantiscono a soggetti privati il diritto di istituire scuole attenendosi a due principi: la piena libertà educativa e il “senza oneri per lo Stato”.
La piena libertà comporta la possibilità di istituire scuole caratterizzate dalla prevalenza di uno specifico orientamento culturale o religioso o economico.
In tali scuole pertanto non vige il principio della libertà di insegnamento e il personale è assunto in modo discrezionale come si è visto recentemente nel caso dell’insegnante di una scuola cattolica privata di Trento, licenziata per i suoi supposti orientamenti sessuali non giudicati conformi alle finalità educative di detta scuola.
La Costituzione concede anche alle scuole private che lo chiedono la “parità” ovvero un “trattamento scolastico equipollente ai loro alunni”. Le scuole private che seguono i programmi ministeriali, hanno disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti, ecc.. possono rilasciare titoli di studio equivalenti a quelli statali, ma non hanno parità di funzioni.
La nostra Costituzione non intende imporre la frequenza alla scuola statale e intende favorire la libertà di iniziativa privata al fine di consentire una libera scelta individuale.
Il senza oneri ha proprio questo scopo poiché ogni contributo pubblico dovrebbe avere come contraltare un controllo sul progetto educativo.
Nel settore scolastico pertanto non è possibile istituire un sistema misto pubblico privato in cui sia equivalente l’accesso.
Ai nostri cittadini è offerto l’accesso alla scuola di tutti e per tutti, laica, gratuita pluralista, garanzia di eguaglianza e la libera scelta di non frequentarla non deve comportare oneri per la collettività.
Questa osservazione è importante perché spesso si equivoca al riguardo portando l’esempio di settori come quello dei servizi sanitari o assistenziali o sportivi o per la prima infanzia nei quali tale obbligo costituzionale non compare e che pertanto consentono l’istituzione di sistemi misti.
Non a caso anche la legge di parità (n. 62/2000) pur con le sue ambiguità, spesso invocate in modo equivoco, ribadisce all’art. 1 comma 1 che “Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.”
Ciò comporta che le scuole private paritarie hanno una funzione aggiuntiva e non sostitutiva di quelle statali e che tutte le risorse raccolte dalla collettività devono essere destinate alla scuola di tutti e per tutti.
La Regione Piemonte ha prodotto pertanto una grave lesione a principi fondativi di uguaglianza e solidarietà che sono alla base della nostra Costituzione.
Speriamo che il nuovo Consiglio regionale si renda conto di ciò e provveda a cassare al più presto una norma che introduce un potere di veto ingiustificato ed abnorme a enti a gestione privata nei confronti dell’attività scolastica statale.
In caso contrario sarà necessario agire per vie legali impugnando i provvedimenti ostativi all’apertura di scuole statali e sollevando la questione di costituzionalità della delibera regionale.

Bruno Moretto, Comitato bolognese Scuola e Costituzione

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