La scuola italiana è per definizione una scuola inclusiva. La nostra Costituzione afferma il principio che deve essere diffusa sul territorio, aperta a tutti, e impegna la repubblica a rimuovere gli ostacoli che possono limitare il diritto all’istruzione. Già dagli anni settanta del Novecento la legislazione scolastica in tema di “integrazione scolastica” pone il nostro Paese all’avanguardia nel panorama internazionale rispetto all’inserimento nella scuola comune delle allieve e degli allievi disabili. Per qualcuno fu considerato allora “un salto
nel buio” ma oggi è diffusa la consapevolezza da parte delle famiglie e degli operatori scolastici che la frequenza con i coetanei favorisce sia la maturazione psico-affettiva e relazionale sia l’acquisizione di apprendimenti utili alla formazione globale del futuro cittadino.
Il tema attuale, quindi, è la qualità dell’inclusione scolastica. Gli elementi che permettono di rilevare la qualità della scuola inclusiva non è certamente la sommatoria delle diverse figure che operano nella scuola per favorire l’inclusione bensì la capacità progettuale del team docenti. Ricordiamo che oltre all’insegnante specializzato per il sostegno anche i docenti curricolari sono chiamati ad operare per l’elaborazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), proporre una “didattica inclusiva” e monitorare i risultati attesi.
Altra figura diffusa nella scuola è quella dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione, risorsa professionale fornita dall’ente locale, che coopera con i docenti per supportare le azioni educativo-didattiche previste dal PEI.
In questa fase di avvio dell’anno scolastico, il collegio dei docenti, tra i diversi adempimenti previsti, deve costituire il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), coordinato dal Dirigente Scolastico, o da un suo delegato, che si deve occupare di:
Il GLI non si occupa solo degli alunni disabili ma di tutti quelli che manifestano bisogni educativi speciali (BES): 1) con Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA) certificato; 2) con svantaggio socio-culturale e ritardo negli apprendimenti e, quindi, a rischio dispersione scolastica; 3) stranieri che non parlano la lingua italiana; 4) altri casi che i consigli possono individuare secondo una valutazione pedagogica.
In questi casi è prevista l’elaborazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che per gli alunni con DSA certificato è obbligatorio per legge.
Il Piano per l’inclusione (PI) è formulato dal GLI ed è deliberato dal Collegio dei Docenti e non va “inteso come un ulteriore adempimento burocratico. È un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola…” (C.M. n.8 del 6 marzo 2013).
Il Piano per l’Inclusione ha lo scopo di:
Il D.Lgs 66/2017, con le modifiche apportate dal successivo D.Lgs. 96/2019, e il nuovo modello nazionale di PEI (Decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020) rappresentano gli interventi normativi più recenti e riaffermano il ruolo della “comunità educante” e la necessità di fare sinergia tra i diversi attori che operano e intervengono per favorire l’inclusione.
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