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Il Saese diffida il Miur per la tutela degli Itp

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ATTO STRAGIUDIZIALE di DIFFIDA e COSTITUZIONE IN MORA

(Legge n. 241/1990)

nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), in persona del MINISTRO pro-tempore, con sede a Roma (cap 00185) Viale Trastevere, n. 76/A.

 

Il SAESE – Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia – organizzazione NO PROFIT (Codice Fiscale: 93066010849), con sede ad Agrigento, in via Acrone, n. 47, in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro-tempore, Prof. Francesco Orbitello nato a ************ (********************) ed elettivamente domiciliato per la carica, in Agrigento via Atenea, n. 160, presso lo studio professionale del sottoscritto avv. Maurizio Cassaro (per le notifiche, gli avvisi e le comunicazioni di legge ed ai fini delle dichiarazioni di legge, PEC – Posta Elettronica Certificata dichiarata, [email protected]);

PREMESSO

– che l’Organizzazione Sindacale SAESE è rappresentativa tra le altre, della categoria degli INSEGNANTI TECNICO PRATICI (ITP), ed è pertanto pienamente legittimata a svolgere il presente atto stragiudiziale di diffida e messa in mora, con il ministero del sottoscritto proprio difensore e procuratore, avv. Maurizio Cassaro, incaricato a tanto;

– che come noto al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), in persona del MINISTRO pro-tempore, destinatario del presente atto, la categoria degli INSEGNANTI TECNICO PRATICI (ITP) e gli INSEGNANTI TECNICO PRATICI (ITP) che ne fanno parte, rappresentati, hanno pieno diritto al riconoscimento della loro abilitazione diretta per le CLASSI MINISTERIALI di CONCORSO, A075 e A076;

– che come noto al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), in persona del MINISTRO pro-tempore, le classi di concorso A075- Dattilografia e Stenografia, e A076- Trattamento Testi, sono state riconosciute dalla Commissione Europea quali CLASSI ABILITANTI, sia in Italia che negli altri Stati membri della UE;

– che come noto al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), in persona del MINISTRO pro-tempore, la presente legittima richiesta e diffida ai fini della concessione della abilitazione diretta per gli INSEGNANTI TECNICO PRATICI, per le classi ministeriali di concorso, A075 e A076, consegue all’avvenuto riconoscimento del relativo titolo quale qualifica completa, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE”;

– che come noto al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), in persona del MINISTRO pro-tempore, gli INSEGNANTI TECNICO PRATICI hanno diritto, così come insta il Sindacato SAESE che rappresenta l’intera loro categoria, all’ inserimento diretto nella relative Graduatorie, secondo quanto previsto dalla richiamata Direttiva UE 2005/36/UR;

– che come noto al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), in persona del MINISTRO pro-tempore:

a) con nota del 10/12/2013, il ricorrente Sindacato SAESE, ORGANIZZAZIONE NO PROFIT, ha ottenuto parere positivo da parte dell’UE, Direzione Generale del Mercato interno e dei servizi, a seguito delle osservazioni giuridiche che il Sindacato aveva proposto, in ordine alla valenza dei titoli di diploma e di laurea conseguiti in Italia, quali titoli di per sé abilitanti all’insegnamento, e perciò idonei per l’insegnamento per le classi ed i posti di concorso di competenza;

b) il Sindacato SAESE ha quindi ottenuto, in assistenza ad un proprio assistito inserito nelle Graduatorie d’Istituto per non abilitati, in possesso di diploma di maturità tecnica commerciale conseguito nel 1997 in Italia, , il riconoscimento da parte dell’Organo Referente per i servizi di libera circolazione dei professionisti, del valore del titolo conseguito, quale titolo con qualifica abilitante all’insegnamento in Italia, e quindi nell’UE, per le classi di concorso A075/A076;

c) il suddetto riconoscimento è intervenuto per effetto di quanto espressamente previsto dalla Direttiva Comunitaria 2005/36/CE, essendosi in particolare chiarito da parte dell’UE, che i titoli culturali costituiscono delle qualifiche complete, e quindi conformi alla Direttiva menzionata;

d) la Direttiva Comunitaria 2005/36/CE ha stabilizzato in un unico testo le precedenti tre direttive relative al regime generale di riconoscimento delle qualifiche professionali (riconoscimento dei diplomi, dei certificati e dei titoli conseguiti al termine dell’insegnamento superiore prolungato (Direttiva 89/48/CEE), riconoscimento dei diplomi, dei certificati e dei titoli diversi da quelli rilasciati al termine di altro tipo di istruzione e formazione professionale (Direttiva 92/51/CEE), e meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per l’artigianato, il commercio ed alcuni servizi (Direttiva 99/42/CEE)) e le altre diverse dodici direttive relative alle professioni settoriali (infermiere 77/452/CEE e 77/453/CEE, dentista 78/686/CEE e 78/687/CEE, veterinario 78/1026/CEE e 78/1027/CEE, ostetrica 80/154/CEE e 80/155/CEE, architetto 85/384/CEE, farmacista 85/432/CEE e 85/433/CEE, medico 93/16/CEE);

e) la Direttiva 2005/36/CE del 07/9/2005 ha regolamentato il riconoscimento delle qualifiche professionali nell’ambito degli Stati membri dell’Unione Europea;

f) la Direttiva 2005/36/CE del 07/9/2005 è stata ratificata ovvero recepita in Italia, trovando la sua disciplina normativa nazionale nel D. L. vo n. 206 del 06 novembre 2007 (“Attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali”);

g) la professione relativa all’insegnamento, in Italia, come nel resto dell’UE, è quindi una professione regolamentata, e può essere svolta solo previa acquisizione del titolo di formazione, di cui i singoli docenti appartenenti alla Categoria degli ITP sono in possesso.

Tanto premesso, considerato, che si insta attraverso il presente atto affinchè il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), in persona del MINISTRO pro-tempore, destinatario del presente atto, ristabilisca in capo alla categoria degli INSEGNANTI TECNICO PRATICI (ITP) e per gli INSEGNANTI TECNICO PRATICI (ITP) che ne fanno parte, come rappresentati, quella lesa posizione costituzionale di pari trattamento ed uguaglianza, e di pari dignità sociale, ex artt. 1, 3 e 95 della Costituzione, nello spirito di tutela costituzionale del diritto allo Studio ai fini formativi, e nel rispetto del fondamento di costituzione della Repubblica Italiana, sul Lavoro;

tanto premesso e considerato,

il Sindacato SAESE in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro-tempore, come rappresentato ed assistito dal sottoscritto avv. Maurizio Cassaro, chiede al

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), in persona del MINISTRO pro-tempore

e per l’effetto

DIFFIDA

lo stesso ente, in persona del MINISTRO pro-tempore, affinché proceda in conseguenza, con l’esecuzione immediata degli obblighi di legge richiamati, attraverso gli atti dovuti di riconoscimento diretto e per la concessione in favore della categoria degli INSEGNANTI TECNICO PRATICI (ITP) e degli INSEGNANTI TECNICO PRATICI (ITP) che ne fanno parte, dell’abilitazione diretta per le classi di concorso A075 e A076; tanto al fine di procedere all’inserimento diretto degli aventi titolo e diritto, nella Graduatorie di pertinenza per il personale abilitato.

Chiede ai sensi della Legge n. 241/1990 e norme correlate, di conoscere con comunicazione formale al domicilio eletto, e per il mezzo dell’indirizzo PEC del sottoscritto avv. Maurizio Cassaro ([email protected]):

– la data di apertura del procedimento presso il MIUR, ed i suoi estremi;

– gli estremi anagrafici del responsabile del procedimento che sarà designato;

– gli eventuali atti istruttori che si renderanno necessari;

– il tempo di prevedibile durata del procedimento;

– l’esito prevedibile del procedimento amministrativo introdotto con il presente atto.

Con avvertimento espresso, che decorso infruttuosamente il termine di trenta giorni dal deposito del presente atto a mezzo pec, si valuteranno le ulteriori e necessarie azioni giudiziarie a tutela; azioni, in particolare da assumere a superamento dell’eventuale provvedimento di rigetto, di quello eventuale di silenzio/rigetto, e di ogni comportamento ed atto commissivo o omissivo che verrà posto in essere e ad ulteriore lesione dei diritti della categoria rappresentata degli ITP e degli atti normativi richiamati, aventi valore cogente e ad effetti legali obbligatori ed immediati in capo alla Pubblica Amministrazione destinataria ed onerata.

Tanto ai fini dell’esercizio dei diritti azionati, e per i quali è diffida e da tutelare anche attraverso l’esercizio delle azioni di risarcimento anche in forma specifica, di ogni danno, subito e subendo.