Il Senato ha dato il via libera all’abolizione della chiamata diretta, uno dei provvedimenti simbolo della Legge 107, la Buona Scuola promulgata dal Parlamento nel 2015: 146 voti favorevoli e 66 contrari con 9 astenuti.
“Oggi è una bella giornata per gli insegnanti italiani e per tutto il mondo della scuola. Dando seguito a un impegno assunto dal Movimento 5 Stelle in campagna elettorale, oggi il Senato ha approvato il disegno di legge a prima firma della capogruppo in commissione istruzione Bianca Laura Granato, che abolisce la chiamata diretta e gli ambiti territoriali. I docenti sanno bene di cosa si parla: un meccanismo perverso per cui gli insegnanti sono stati costretti a sottoporsi a dei “provini” presentando il proprio curriculum alle scuole, in base ai requisiti richiesti da un bando formulato dal dirigente scolastico. Con la legge Granato cominciamo a smantellare la “Buona Scuola” renziana. Il messaggio che diamo al mondo della scuola italiana è chiaro: basta incertezze, basta disparità, basta precarietà e discontinuità. Garantire trasparenza al reclutamento e continuità all’insegnamento significa ridare agli insegnanti italiani il rispetto che meritano e dare certezze a studenti e famiglie. Auspichiamo si giunga presto all’approvazione definitiva dopo il passaggio alla Camera”.
Così in una nota i componenti della Commissione Istruzione del Senato del Movimento 5 Stelle.
Il disegno di legge è composto da un solo articolo e modifica le modalità di assegnazione del personale docente ai posti dell’organico dell’autonomia, modificando sia le funzioni attribuite al dirigente scolastico, sia le modalità di articolazione territoriale dei ruoli del personale docente.
Il comma 1, lett. a), abroga i commi 18, 80, 81 e 82 dell’articolo 1 della legge n. 107 del 2015. In dettaglio:
Il comma 1, lett. b), sostituisce l’articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015 che attualmente stabilisce – a decorrere dall’anno scolastico 2016-2017, l’articolazione regionale dei ruoli del personale docente, per ambito territoriale, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. La definizione dell’ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o alla città metropolitana, è demandata agli Uffici scolastici regionali, sentiti le regioni e gli enti locali, tenendo conto della popolazione scolastica, della prossimità delle istituzioni scolastiche, delle caratteristiche del territorio.
Con la modifica proposta dalla Commissione vengono eliminati gli ambiti territoriali, prevedendo che, a decorrere dall’anno scolastico 2019-2020, i ruoli del personale docente sono regionali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto.
Si ricorda che secondo l’articolo 1, comma 796, della L. 145/2018, a decorrere dall’anno scolastico 2019-2020, le procedure di reclutamento del personale docente e quelle di mobilità territoriale e professionale del medesimo personale non possono comportare che ai docenti sia attribuita la titolarità su ambito territoriale. Tale innovazione, che di fatto eliminava già gli ambiti territoriali, non era stata accompagnata però da una modifica esplicita delle norme vigenti relative agli ambiti territoriali, cosa prevista invece dal disegno di legge in esame.
Il comma 1, lett. c), sostituisce l’articolo 1, comma 68, primo periodo, della legge n. 107 del 2015, stabilendo che a decorrere dall’anno scolastico 2019-2020, con decreto del dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, l’organico dell’autonomia è ripartito tra le istituzioni scolastiche ed educative statali, e non più tra gli ambiti territoriali. Resta ferma la possibilità di assegnazione ad attività di organizzazione, progettazione, coordinamento.
Il comma 1, lett. d), modifica l’articolo 1, comma 70, della legge n. 107 del 2015 relativo alle reti tra scuole, finalizzate a:
In virtù delle modifiche apportate dal disegno di legge in esame, è possibile costituire reti tra istituzioni scolastiche e stipulare accordi di reti tra le diverse scuole ovunque collocate, in quanto si elimina il riferimento all’appartenenza al medesimo ambito territoriale.
Non viene modificato il co.71 dell’articolo 1 della legge n. 107 del 2015, che individua l’oggetto dei predetti accordi di rete.
Le reti di scuole sono state disciplinate dal D.P.R. 275/1999 (art. 7), quali accordi aventi ad oggetto: attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l’autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali. La L. 107/2015 ha dunque riproposto le reti di scuole, riferite però allo stesso ambito territoriale.
Il comma 1, lett. e), sopprime l’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 73, della legge n. 107 del 2015, secondo cui dall’anno scolastico 2016-2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali. Avendo abrogato il riferimento, nel corpo dell’intera legge n. 107 del 2015, agli ambiti territoriali, occorre dunque l’eliminazione anche di tale periodo. Ne consegue che la mobilità territoriale e professionale avverrà solo per scuole.
Gli articoli da 460 a 469 del d.lgs. n. 297/1994 disciplinano la mobilità territoriale (a domanda e d’ufficio) del personale direttivo e docente, mentre gli articoli da 470 474 del medesimo d.lgs. n. 297 disciplinano la mobilità professionale dei docenti, intesa come passaggi di cattedra e di ruolo, i cui aspetti di dettaglio, anche rispetto alla mobilità territoriale, sono demandati ad accordi tra il MIUR e le organizzazioni sindacali. In data 7 marzo 2018 è stato sottoscritto in via definitiva l’Accordo Ponte relativo alla mobilità del personale scolastico per l’anno scolastico 2018-19, che proroga il CCNI relativo alla mobilità del personale scolastico relativo all’anno scolastico 2017-2018. In base al CCNI, la mobilità territoriale avviene per scuole e/o per ambiti territoriali. Le disposizioni relative alla mobilità professionale si applicano ai docenti, che, al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova, siano in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta.
Il 31 dicembre 2018 è stata siglata una ipotesi di CCNI triennale sulla mobilità, con validità triennale, che copre gli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022. In questa occasione, è stato già stabilito che la mobilità si svolge solo per scuole.
Il comma 1, lett. f), inserisce il comma 73-bis all’articolo 1 della legge n. 107 del 2015, stabilendo che il personale docente titolare su ambito territoriale alla data del 1° settembre 2018 assume la titolarità presso l’istituzione scolastica che gli ha conferito l’incarico triennale.
Questa disposizione sana la situazione di coloro i quali sono stati assegnati agli ambiti territoriali a partire dall’anno scolastico 2016-2017 e sono destinatari di un incarico triennale, tenuto conto che, a decorrere dall’anno scolastico 2019-2020, le procedure di reclutamento del personale docente e quelle di mobilità territoriale e professionale del medesimo personale non possono comportare che ai docenti sia attribuita la titolarità su ambito territoriale (articolo 1, comma 796, della legge n. 145 del 2018). In tal modo, a tutti i docenti spetta la titolarità su scuola.
Si segnala che il summenzionato CCNI triennale sulla mobilità, all’articolo 6, co.8, già stabilisce che “prima di eseguire la mobilità, i docenti con incarico triennale, ivi inclusi i docenti con incarico triennale in scadenza al 31 agosto 2019, acquisiscono la titolarità sulla scuola di incarico. I docenti titolari su ambito, privi di incarico su scuola, sono assegnati sulla provincia”.
Occorre valutare se il nuovo comma 73-bis sia esaustivo nel disciplinare tutte le ipotesi di passaggio dalla titolarità su ambito a quella su scuola, considerato che il citato CCNI triennale sulla mobilità prevede anche il caso di docenti titolari su ambito ma privi di incarico triennale, i quali non possono acquisire la titolarità sulla scuola e quindi sono assegnati sulla provincia.
Il comma 1, lett. g), sostituisce il comma 74 dell’articolo 1 della legge n. 107 del 2015, eliminando il riferimento agli ambiti territoriali in ordine alle modalità con cui questi ultimi e le reti di scuole venivano definiti. A seguito delle modifiche apportate, si prevede quindi che siano solo le reti di scuole (e non più anche gli ambiti territoriali) ad essere definite nel rispetto dell’organico dell’autonomia e nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 1, lett. h), sostituisce il comma 79 dell’articolo 1 della legge n. 107 del 2015, sottraendo al dirigente scolastico il compito di proporre incarichi ai docenti nel quadro della “chiamata per competenze”. Attualmente, il co. 79 dispone che dall’anno scolastico 2016-2017 il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, prioritariamente su posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell’assegnazione. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati purchè posseggano titoli validi, percorsi formativi e competenze coerenti e sempre che non vi siano, nell’ambito territoriale, docenti abilitati in quelle classi di concorso. Tale comma disciplina la cosiddetta chiamata per competenze, sulle quali il MIUR ha emanato apposite Indicazioni operative il 22 luglio 2016, individuando dei criteri guida per i dirigenti scolastici.
Tra i criteri sono menzionati:
In virtù delle modifiche apportate, dall’anno scolastico 2019-2020 per la copertura dei posti i docenti di ruolo sono assegnati prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, per assicurare il regolare avvio delle lezioni. Resta ferma la previsione per il dirigente scolastico di utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati purché posseggano titoli validi, percorsi formativi e competenze coerenti e sempre che non vi siano, docenti abilitati in quelle classi di concorso (si elimina il riferimento all’ambito territoriale).
Il comma 1, lett. i), modifica il comma 109, lett. a), terzo periodo, dell’articolo 1 della legge n. 107 del 2015, sulle modalità di accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale, relative alle assunzioni mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale. In sintesi, per quanto concerne le modifiche alla lett. a), si prevede che i docenti collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami siano assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli regionali – in base alle novelle apportate al co.66 – (suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto) ed esprimono, secondo l’ordine di graduatoria, la preferenza per l’istituzione scolastica di assunzione, nella regione per cui hanno concorso. Rispetto alla normativa vigente, si elimina il riferimento alla proposta di incarico triennale e alla preferenza per l’ambito territoriale di assunzione. Viene meno quindi il riferimento all’ambito territoriale e alla proposta di incarico relativa al meccanismo della chiamata per competenze.
Il comma 1, lett. l), modifica il comma 109, lett. c), dell’articolo 1 della legge n. 107 del 2015, sulle modalità di accesso ai ruoli a tempo indeterminato con particolare riferimento alle assunzioni mediante scorrimento delle graduatorie ad esaurimento – GAE. In merito alle modifiche apportate alla lett. c), si stabilisce che i docenti iscritti nelle GAE sono assunti nei ruoli regionali – in base alle novelle apportate al co.66 – (suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto) ed esprimono, secondo l’ordine delle rispettive graduatorie, la preferenza per la scuola ricompresa tra quelle della provincia in cui sono iscritti. Anche in questo caso, rispetto alla normativa vigente, si elimina il riferimento alla proposta di incarico triennale e alla preferenza per l’ambito territoriale diassunzione.
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