L’equiparazione del servizio fatto da docenti precari a quello di ruolo, è un cavallo di battaglia della nostra testata, che trova riscontro in alcune sentenze.
L’avv. Claudio Solinas del foro di Nuoro, ci comunica il suo parere professionale sul riconoscimento del servizio con contratti a tempo determinato dei docenti e del personale Ata, in termini giuridici ed economici dopo la sentenza n.187/2016 della Corte Costituzionale. C’è da ricordare che noi già nel dicembre 2012 avevamo sollevato il problema , ma per la verità anche prima, abbiamo sostenuto l’illegittimità della mancata equiparazione giuridica ed economica del servizio svolto durante il precariato, sempre per un periodo di almeno 180 gg per anno scolastico, e il normale servizio di ruolo.
La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio Europeo 28 giugno 1999, 1999/770/CE, prevede che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»; I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. Con riferimento alla suddetta clausola la Corte di Giustizia ha statuito che “nella determinazione sia degli elementi costitutivi della retribuzione sia del livello di tali elementi, le competenti istituzioni nazionali devono applicare ai lavoratori a tempo determinato il principio di non discriminazione quale consacrato dalla clausola 4 dell’accordo quadro” (Corte di Giustizia CE 15 aprile 2008, n. 268, C-268/06). Secondo la Corte il principio di non discriminazione impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo dissimile e che situazioni diverse non siano trattate nello stesso modo a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato.
Lo studio legale Solinas fa notare che anche la Corte di Appello di Torino sentenza n. 205/2013 del 03.04.2013; Corte di Appello dell’Aquila 15.03.2012 nonché la recente sentenza 262 del 12.01.2015 della Corte di Cassazione riconoscono “per il periodo di lavoro ( o per i periodi di lavoro, in caso di sequenza di contratti a termine) che il lavoratore ha diritto ad essere retribuito e ha diritto a che tale periodo o tali periodi siano computati ai fini dell’anzianità di servizio e quindi della maturazione degli scatti in coerenza con i principi costituzionali di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, anche e specificamente in ordine all’anzianità di servizio, affermato con la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28.06.1999 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
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