Mobilità

Il servizio da precario nelle scuole paritarie: la Giustizia lo valuta ma il Miur no. Perchè?

Sulla vicenda del servizio pre-ruolo svolto presso gli istituti paritari sembra che ci siano differenza evidenti di vedute fra Ministero dell’Istruzone e Tribunali. Infatti, questa testata riporta molto spesso gli esiti delle sentenze relative a docenti che in sede di valutazione del punteggio per i trasferimenti vengono penalizzati dalla contrattazione integrativa che non valuta il lavoro svolto da tanti insegnanti nelel scuole non statali paritarie. Esiti che nella maggior parte delle volte sono contrari al Ministero e che danno ragione ai docenti.

Il TAR Lazio dice no all’ordinanza sulla mobilità

L’ultima in ordine conologico è la sospensione dell’ordinanza ministeriale sulla mobilità 2018 emessa dal TAR Lazio, che ancora una volta ha giudicato negativamente la parte del CCNI in cui il servizio preruolo nelle scuole paritarie non viene equiparato a quello delle scuole statali.

Come segnalano i legali Bonetti e Delia, i docenti che hanno prestato servizio nelle scuole paritarie prima dell’agognato ruolo – secondo quanto previsto dal Ministero –, infatti, non possono, ai fini della valutazione del punteggio in sede di mobilità, farsi riconoscere gli anni si servizio pre – ruolo.

“La decisione della contrattazione collettiva e ora dell’ordinanza sulla mobilità” – secondo quanto riportato dagli Avv.ti Delia e Bonetti – “mortifica il servizio svolto per anni da migliaia di insegnanti e si pone in evidente antitesi con i principi interni e comunitari che mirano ad evitare ogni discriminazione tra i vari lavoratori nonostante lo svolgimento di mansioni analoghe”. “Il Ministero”, peraltro, continuano i legali, “ha perseverato nella propria scelta nonostante la nostra vittoria al Consiglio di Stato dell’anno passato”.

Proprio il Consiglio di Stato era intervenuto lo scorso anno sullo stesso punto dell’ordinanza ministeriale 2017, facendo notare che “le tabelle di valutazione relative alla procedura di mobilità del personale docente di cui all’ordinanza ministeriale n. 241 del 2016, nella parte in cui prevedono l’attribuzione di tre punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, sembrano porsi in contrasto con il principio di parità di trattamento (tra le due categorie di istituzioni scolastiche) stabilito dalla legislazione statale (l. n. 62 del 2000, l. n. 107 del 2015)”.

Ultimamente, invece, per quanto riguarda i Tribunali del Lavoro, abbiamo riportato altre due sentenze, quelle di Napoli e Potenza, in cui si ragiona nei seguenti termini: “Se, dunque, l’immissione in ruolo è avvenuta alla stregua del punteggio calcolato anche in ragione del servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, ex art. 2 D.L. 255/2001, convertito in legge 333/2001, è logico corollario che il medesimo punteggio sia riconosciuto anche nella fase finale della mobilità.”

Il servizio nelle paritarie: serve una decisione univoca

Proprio di servizio pre-ruolo nelle scuole paritarie abbiamo scritto proposito del prossimo concorso straordinario infanzia e primaria per “salvare” i diplomati magistrale.

Infatti, in base all’emendamento al decreto dignità in discussione in Parlamento, i futuri partecipanti al concorso non selettivo voluto dalla maggioranza, dovranno avere 24 mesi di servizio da precario solo sulle scuole statali. A noi e a moltissimi lettori è sembrata un po’ strana l’esclusione del servizio su scuola paritaria, considerato che in genere i titoli vengono equiparati nei concorsi.

E’ vero, come ha fatto notare la pentastellata Azzolina che  “si tratta di un concorso straordinario, quindi abbiamo deciso di includere solo il servizio delle scuole statali. Inoltre, stiamo parlando di 24 mesi negli ultimi otto anni, che non sono pochi, pertanto gli esclusi saranno molti di meno“. Ma è altrettanto vero che specie al sud si fatica molti anni prima di approdare nella scuola statale, anche come supplente.

Piuttosto, sarebbe il caso di capire perchè, alla luce di tali sentenze, non solo dei tanti Tribunali del Lavoro, ma anche del Tribunale amministrativo, permanga tale differenza di veduta fra Ministero dell’Istruzione e Giustizia.

Fabrizio De Angelis

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