Annullata dal Tar Lazio, con sentenza n. 2507/2021, la nota n. 24335 dell’11 agosto 2020 a firma del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Dott. Filippo Serra, che aveva impartito istruzioni a tutti gli Uffici Scolastici Regionali per disporre il depennamento da tutte le graduatorie dei diplomati magistrali immessi in ruolo con riserva che avessero superato il periodo di prova.
Della questione ci eravamo già occupati
Una vittoria amara
Migliaia di docenti inseriti con riserva nelle Gae, convocati per l’immissione in ruolo, di fronte alla ventilata esclusione da tutte le graduatorie, si visti costretti a rinunciare al ruolo, subendo per di più il depennamento dalle Gae, senza neppure attendere la sentenza di merito.
Infatti, secondo la nota del Ministero, il superamento del periodo di prova (anche nel caso degli assunti con riserva) avrebbe portato alla decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola”.
Ciò significava, in pratica, il depennamento non solo dalle Gae, ma anche dalle GPS e dalle graduatorie del concorso straordinario.
L’Ordinanza Ministeriale sulle GPS
In realtà, l’O.M. n.60/2020 all’art.16, comma 3, prevede:
“Ai fini di cui all’articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, i soggetti immessi in ruolo con riserva possono fare domanda di inclusione nelle corrispettive GPS. L’inclusione diviene effettiva all’esito del relativo contenzioso, qualora lo stesso porti alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato”.
Era pertanto evidente che la decadenza dalle GPS non solo non era prevista dalle disposizioni vigenti, ma risultava contraria alla stessa normativa emanata dal Ministero.
Una posizione davvero incomprensibile
Secondo l’interpretazione del Ministero, i docenti confermati in ruolo dei quali fosse annullata l’assunzione, perderebbero per sempre la possibilità di continuare ad insegnare, risultando cancellati da tutte le graduatorie per la stipulazione di contratti di assunzione a tempo determinato ed indeterminato.
Invece, quei docenti- ugualmente assunti in ruolo- che non avessero superato il periodo di formazione e prova, avrebbero diritto di essere inseriti nelle graduatorie di concorso e per le assegnazioni delle supplenze.
In pratica, in base alle disposizioni dettate dalla nota impugnata (e ora annullata dal Tar), i docenti che superano favorevolmente il periodo di prova vengono puniti con la decadenza dalle graduatorie, mentre coloro che non lo superano, conservano il diritto di continuare ad insegnare (!).
Davvero una singolare applicazione del principio meritocratico.
E adesso?
L’annullamento della nota ministeriale potrebbe legittimare quei docenti che avessero rinunciato al ruolo per aver confidato in buona fede nella legittimità delle disposizioni impartite nella nota, ad avviare un contenzioso seriale nei confronti del Ministero.